TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Costituzione, natura e finalità della Comunità
Montana
Art. 2 Territorio, popolazione, sede e segni distintivi
Art. 3 Funzioni
Art. 4 Potestà regolamentare
Art. 5 Programmazione e cooperazione
Art. 6 Principi di trasparenza
Art. 7 Informazione e comunicazioni
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I - Organi Elettivi
Art. 8 Organi della Comunità Montana
Sezione I - Dell'Assemblea
Art. 9 Composizione ed elezione
Art. 10 Costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo
del consiglio
Art. 11 Sessione e convocazioni
Art. 12 Ineleggibilità, Incompatibilità e
convalida dei consiglieri
Art. 13 Attribuzioni e competenze dell'Assemblea
Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 Gruppi consiliari
Art. 16 Commissioni consiliari
Art. 17 Commissione Pari Opportunità
Art. 18 Nomina rappresentanti della Comunità.
Art. 19 Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità
Montana
Sezione II - Della Conferenza dei Sindaci
Art. 20 Conferenza dei Sindaci
Sezione III - Della Giunta
Art. 21 Composizione ed elezione
Art. 22 Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia
costruttiva
Art. 23 Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti
della Giunta
Art. 24 Competenze e attribuzioni della Giunta
Art. 25 Riunioni della Giunta
Sezione IV - Del Presidente della Giunta
Art. 26 Attribuzioni e competenze
Art. 27 Sostituzione del Presidente della giunta
Art. 28 Deleghe ai membri della Giunta
Sezione V - Aspettative, permessi, indennità e rimborsi
agli amministratori della Comunità Montana
Art. 29 Rinvio
Capo II - Organi burocratici
Art. 30 Principi generali di gestione
Art. 31 Principi generali di organizzazione
Art. 32 Principi generali in materia di personale
Art. 33 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi
Art. 34 Controllo interno
Art. 35 Trattamento giuridico ed economico del personale
Art. 36 Elezioni Presidente del Consiglio
Art. 37 Durata in carica Presidente del Consiglio, dimissioni,
decadenza e revoca. Assenza o impedimento temporaneo
Art. 38 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio
Art. 39 Direttore Generale
Art. 40 Compiti del Direttore Generale
Art. 41 Funzioni del Direttore Generale
Art. 42 Il Segretario della Comunità Montana
Art. 43 Il vice-Segretario
Art. 44 I Dirigenti
Art. 45 I Responsabili dei Servizi
Art. 46 Copertura dei posti di Dirigenti
Art. 47 Collaborazione Esterna ad alto contenuto di professionalità
TITOLO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 48 Autonomia Finanziaria
Art. 49 Il Tesoriere
Art. 50 Il Revisore dei Conti
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI
CITTADINI
Art. 51 Principi generali e soggetto della partecipazione
popolare
Art. 52 Istanze, petizioni e proposte
Art. 53 Consultazioni popolari
Art. 54 Consultazioni istituzionali
Art. 55 Difensore Civico
TITOLO V - NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 56 Approvazione, modificazione ed entrata in vigore
dello statuto
Art. 57 Regolamenti di attuazione dello statuto
Art. 58 Verifica dello statuto
Art. 59 Norme abrogate
TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1
Costituzione, natura e finalità della Comunità
Montana
1.Tra i comuni di Aieta, Buonvicino, Grisolia, Maierà,
Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella,
Santa Domenica Talao, Tortora, Verbicaro, i cui territori
ricadono nella zona omogenea per come indicata dalla legge
regionale della Calabria del 19/marzo/1999, n. 4, è
costituita la Comunità Montana Alto Tirreno Cosentino,
di seguito denominata Comunità Montana, ente locale
dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali
e regionali, avente la finalità di promuovere la
valorizzazione del territorio compreso nel proprio ambito,
di perseguire il riequilibro e l'armonico sviluppo socioeconomico
delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane
attraverso sia l'esercizio di funzioni proprie o delegate,
sia l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. Pur nelle differenziazioni derivanti dalla stessa configurazione
fisica del territorio, oltre che da diverse condizioni socioeconomiche
e storiche che hanno caratterizzato, anche culturalmente,
questa realtà, la Comunità Montana intende
rappresentare la volontà delle istituzioni e della
comunità locale a perseguire un progetto comune di
sviluppo attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni
e di rapporti al proprio interno e con altre realtà
sociali e istituzionali che la circondano e nella consapevolezza
di una sostanziale comunanza di problemi, ma anche di risorse
e di opportunità che spingono a un patto di solidarietà
fra le comunità locali e ad un processo di pianificazione
strategica solidale per un nuovo sviluppo sostenibile, in
accordo con la carta sul turismo sostenibile di Lanzaroti,con
la convenzione europea sulla biodiversità,con la
convenzione di Kioto e con la direttiva di agenda 21.
3. Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite
o delegate, la Comunità Montana è soggetto
istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte
la Repubblica.
4. La Comunità Montana definisce i propri organi,
i servizi e gli uffici secondo le modalità previste
dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.
5. La Comunità Montana, secondo il principio di
sussidiarietà, collabora con i Comuni, le altre Comunità
Montane, la Provincia, lo Stato e con le forme di aggregazione
e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca
autonomia.
Articolo 2
Territorio, popolazione, sede e segni distintivi
1. La popolazione della Comunità Montana è
costituita dall'insieme della popolazione residente nei
territori dei comuni compresi nella zona omogenea di cui
all'articolo 1, pari a circa 29.000 abitanti alla data del
31.12.2002.
2. La Comunità Montana ha sede nel comune di Verbicaro.
3-La comunità montana adotta un proprio stemma,un
proprio gonfalone,un proprio bollo.
La descrizione,approvata con delibera consiliare,verrà
allegata al presente statuto.
Il loro uso verrà disciplinato da apposito regolamento
Articolo 3
Funzioni
1.La Comunità Montana realizza la propria finalità
attraverso l'esercizio delle funzioni ad essa specificamente
attribuite dalla legge statale e regionale e di quelle ad
essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.
2.Spetta alla Comunità Montana l'esercizio associato
di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla
Regione, nonché la gestione degli interventi speciali
per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi
statali e regionali.
3.La Comunità Montana, alla luce della ridefinizione
del profilo e del ruolo delle comunità montane come
unioni montane, intende svolgere una forte azione propulsiva
e di incentivazione del processo di riorganizzazione dei
servizi e delle funzioni, oltre che di specifico e particolare
sostegno per tale attività soprattutto ai Comuni
di minore dimensione.
4.La Comunità Montana può altresì
esercitare, in relazione alle proprie disponibilità
finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse
per la zona compresa nel proprio ambito territoriale che
la legge non abbia demandato in via esclusiva ad altri enti.
Articolo 4
Potestà regolamentare
1.In conformità alla legge e allo statuto, la Comunità
Montana adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
Articolo 5
Programmazione e cooperazione
1.La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie
funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate, uniforma
la propria attività al metodo della programmazione
in termini pluriennali, annuali e per progetti.
2.Assicura la imparzialità delle scelte, l'utilizzazione
rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa.
3.Promuove forme di consultazione tra forze sociali e produttive,
cittadini singoli ed associati.
4.Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi,
in sede di redazione e aggiornamento del piano di sviluppo
e fino a quando la Regione Calabria non avrà ottemperato
con propria legge a quanto previsto dall'art. 7, comma 8^
della L. 265/99, il territorio della Comunità Montana
viene ripartito in fasce altimetriche e di marginalità
socioeconomica.
5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità
Montana assume come criteri ordinari di lavoro:
- il metodo della programmazione e quello della cooperazione
con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in
primo luogo con i comuni membri;
- il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e
soggetti privati.
6. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente
previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
- il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e i suoi
aggiornamenti annuali ai sensi
dell'articolo 15 della legge regionale 9 giugno 1992, n.
26 e dell'art. 7 della legge
regionale 19 dicembre 1996, n. 95 e successive modificazioni;
- i progetti speciali integrati riguardanti specifiche azioni
co erenti con il contenuto del piano pluriennale e generalmente
assunti anche d’intesa e con il concorso di altri
enti pubblici e privati;
Articolo 6
Principi di trasparenza
1.La Comunità Montana assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini all'amministrazione e al procedimento
amministrativo, garantendo l'accesso alle informazioni in
suo possesso.
2.A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto
dalle normative vigenti, appositi regolamenti volti:
• a disciplinare il diritto di accesso rispettivamente
tra soggetti residenti o aventi status specifico e soggetti
non residenti o non aventi status specifico;
• a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell'attività
amministrativa mediante la pubblicità degli atti,
la semplificazione delle procedure, la individuazione delle
unità organizzative e dei responsabili del procedimento,
la trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico
ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri
e norme di garanzia per l'assegnazione di lavori, forniture
e servizi, sussidi e contributi.
Articolo 7
Informazione e comunicazione
1.La Comunità Montana cura la più ampia informazione
alla popolazione sulla propria attività.
2. Al fine di cui al comma precedente istituisce un apposito
Ufficio per le relazioni con il pubblico e cura, anche in
collaborazione con le altre istituzioni locali, pubblicazioni
periodiche e altri strumenti di comunicazione avvalendosi
di tecnologie innovative.
3. La Comunità montana ha altresì un albo
pretorio presso la propria sede per la pubblicazione dei
documenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
4. Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici
individua il responsabile delle pubblicazioni.
TITOLO II: ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I - ORGANI ELETTIVI
Articolo 8
Organi della Comunità Montana
1.Sono organi della Comunità Montana il consiglio,il
Presidente del consiglio, la Conferenza dei Sindaci, la
Giunta e il Presidente.
Sezione I - Dell'Assemblea
Articolo 9
Composizione ed elezione
1.Il consiglio della Comunità Montana è composta
dai rappresentanti dei Consigli comunali compresi nella
zona omogenea di cui all'art.1.
2.Ciascun Comune, indipendentemente dal numero degli abitanti,
è rappresentato da tre componenti di cui due della
maggioranza e uno dell'insieme delle minoranze.
3.I membri elettivi sono scelti tra il Sindaco, gli assessori
e i consiglieri comunali eletti dal consiglio con sistema
di votazione limitato ad una preferenza.
Articolo 10
Costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo
del consiglio
1.Il consiglio della Comunità Montana ha una durata
pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli
degli altri enti locali. Essa decade qualora debbano procedere
al rinnovo dei consigli almeno sei comuni facenti parte
della Comunità.
2. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali,
dopo le elezioni per il rinnovo degli stessi, i consigli
comunali nominano i propri rappresentanti nel consiglio
della Comunità Montana in conformità a quanto
previsto dal comma 2 del precedente articolo 9.
3. Nel caso in cui un comune non abbia dovuto procedere
al rinnovo del consiglio, esso è tenuto a rinnovare
i propri rappresentanti entro gli stessi termini di cui
al precedente comma 2.
4.La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento delle
deliberazioni di nomina dei rappresentanti di almeno nove
comuni.
5. Il consiglio decaduto continua ad esercitare le proprie
funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili,
sino all'insediamento della nuova.
6. La prima seduta del consiglio è convocato dal
presidente uscente ed è presieduta dal consigliere
anziano. Qualora il Consigliere anziano sia assente o si
rifiuti di presiedere il consiglio, la presidenza è
assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità,
determinata con i criteri di cui al presente comma, occupa
il posto immediatamente successivo. Ai fini delle previsioni
contenute nel presente statuto, per consigliere anziano
s'intende il consigliere più anziano di età.
7. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti
tutti i membri del consiglio, questo è successivamente
integrato per iniziativa del presidente della Comunità
Montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da
parte dei singoli comuni.
8. Salvo quanto previsto dal precedente comma 2, in caso
di rinnovo di un consiglio comunale nel corso del periodo
di durata del consiglio della Comunità Montana, il
comune interessato deve procedere alla nomina dei rappresentanti
nel numero di cui all'articolo 9, comma 2 entro i termini
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Ai sensi dell'articolo 141, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267, i componenti cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento del consiglio continuano ad esercitare le proprie
funzioni sino alla convalida delle nomine dei successori.
Articolo 11
Sessioni e convocazioni
1.-L’attività del consiglio comunitario si
svolge in sessione ordinaria, straordinaria e di urgenza.
2.-Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie
le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni
inerenti all’approvazione delle linee programmatiche
del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto
della gestione.
3.-Le sessioni ordinarie devono essere convocate, a mezzo
raccomandate e con avviso di telegramma, almeno otto giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno
cinque giorni prima, e in caso d’urgenza la convocazione
può avvenire con un preavviso di almeno quarantotto
ore e devono essere convocate a mezzo telegramma urgente.
4.-La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno
degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente
del consiglio. Su richiesta del presidente della giunta
o di almeno un quinto dei consiglieri devono essere inseriti
all’ordine del giorno gli argomenti proposti.purchè
di competenza consiliare.
5.-La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti
contenente le questioni da trattare da inviare a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio della comunità
montana con le modalità previste al comma 3 del presente
articolo.
6.-L’integrazione dell’ordine del giorno con
altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui
è stata già effettuata la convocazione è
sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente
e può essere effettuata almeno quarantotto ore prima
del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7.-L’elenco degli argomenti da trattare oltre ad essere
affisso nell’albo pretorio della comunità montana,
deve essere rimesso a tutti i comuni della comunità
montana per essere affisso ai relativi albi pretori, entro
il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
8.-La documentazione relativa alle pratiche da trattare
deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno
tre giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria,almeno
due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno
dodici ore prima nel caso di urgenza.
9.-Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi
previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il
funzionamento. Quelli in prima convocazione sono valide
se sono presenti sedici consiglieri tra quelli assegnati
oltre il presidente della comunità e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle da tenersi
in seconda convocazione, sono valide se sono presenti dieci
consiglieri tra quelli assegnati oltre il presidente della
comunità e le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti.
Articolo 12
Ineleggibilità, incompatibilità e convalida
dei consiglieri
1.In materia di ineleggibilità e incompatibilità
alla carica di consigliere della Comunità Montana
si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità
e incompatibilità alla carica di consigliere comunale
e provinciale.
2. Il consiglio della Comunità Montana è riservata
la convalida delle nomine dei propri componenti. A tal fine,
nella seduta di insediamento in caso di rinnovo totale o
nella prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute
nomine o sostituzioni nel caso di rinnovo parziale, il consiglio,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche
se non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare
le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità
di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.
3.Alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili
a norma del comma precedente provvede il consiglio comunale
interessato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte del Presidente della Comunità
Montana con le procedure di cui al comma 2 del precedente
articolo 9.
4. I consiglieri dichiarati decaduti a norma del comma precedente,
cessano immediatamente dalla carica di consiglieri della
Comunità Montana e dovranno essere sostituiti.
5. Alla sostituzione dei consiglieri dichiarati decaduti
provvede il consiglio comunale interessato, con le procedure
di cui al comma 2 del precedente articolo 9, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza
da parte della Comunità Montana.
6. Dopo questi adempimenti preliminari l'adunanza prosegue
all'elezione del Presidente e della Giunta come meglio specificato
nell'art.21.
Articolo 13
Attribuzioni e competenze del consiglio
1.Il consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità
Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo
dell'ente in una visione unitaria degli interessi e delle
necessità dei comuni della Comunità Montana,
uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità
e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
2.Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi
stabiliti dal presente statuto, é disciplinato dal
regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede,
in particolare, le modalità per la convocazione e
per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale
ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini
di assicurare il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità
Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire
all'assemblea servizi, attrezzature e risorse finanziarie,
potendo altresì prevedere strutture apposite per
il funzionamento dell'assemblea. Con il regolamento di cui
al comma precedente l'assemblea disciplina la gestione di
tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento
e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali
previsti dalle leggi statali e regionali vigenti al momento
dell'adozione.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere delegate, né adottate
in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del
consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza
6. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo
anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti
obiettivi e criteri informatori dell'attività dell'Ente.
Ove il consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla
risoluzione, l'attività degli organi dell'Ente deve
uniformarvisi.
Articolo 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1.I consiglieri della Comunità Montana entrano in
carica all'atto della convalida.
2.Lo stato giuridico dei consiglieri della Comunità
Montana è stabilito dalla legge.
3.Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento
del consiglio disciplina le modalità per l'esercizio,
da parte dei Consiglieri, dei diritti e doveri fondamentali
in ordine allo svolgimento del proprio mandato.
Articolo 15
Gruppi Consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto di norma
da almeno due consiglieri. Tuttavia può essere costituito
da un solo consigliere qualora esso sia formalmente collegato
a una lista che abbia conseguito almeno un seggio in uno
dei consigli dei Comuni della Comunità Montana. Il
gruppo misto può essere composto anche da un solo
consigliere
3. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare
entrano a far parte del gruppo misto.
4. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità
di costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della
Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
Articolo 16
Commissioni Consiliari
1.L'assemblea, per l'esercizio delle proprie funzioni, si
avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite
nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di
controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire
con analogo criterio, commissioni speciali, a carattere
temporaneo, per specifiche questioni.
2. Il regolamento del consiglio ne disciplina il numero,
la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità,
il funzionamento e le attribuzioni.
3. Le commissioni istituite per fini di controllo, indagine
e garanzia sono presiedute dalle minoranze salvo esplicita
rinuncia.
Articolo 17
Commissione pari opportunità
1.E' costituita la Commissione pari opportunità tra
uomini e donne a carattere permanente e ordinario con funzioni
consultive.Essa è composta da membri di organi collegiali
dei comuni facenti parte della comunità montana ed
anche da membri esterni nominati. .
2. La Commissione ha sede presso la comunità montana
e svolge funzioni consultive a favore del consiglio e della
giunta con riferimento a tutti gli atti da deliberare in
relazione alle seguenti finalità:
• rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono
discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle
donne;
• promuovere iniziative di partecipazione, informazione,
ricerca e consultazione nell'ambito territoriale della comunità
montana;
• operare uno stretto raccordo tra le realtà
e le esperienze delle donne nel territorio e le elette nelle
istituzioni.
3. Un apposito regolamento disciplinerà il funzionamento
della Commissione.
Articolo 18
Nomina rappresentanti della Comunità
1. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana
presso Enti, Aziende ed Istituzioni è effettuata
dal Presidente sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio.
Articolo 19
Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità
Montana
1.Fatti salvi i casi di morte o di revoca da parte dei Consigli
comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati
dalla legge, i singoli componenti del consiglio della Comunità
Montana cessano dalla carica a seguito di dimissioni, di
perdita della qualità di membro di organi collegiali
comunali e per i motivi di cui al successivo comma 4.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere della Comunità
Montana, indirizzate al consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale
di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3.I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive
dell'assemblea, senza giustificato motivo, sono dichiarati
decaduti. La decadenza è proposta dal Presidente
della Comunità Montana su iniziativa propria o su
istanza di un quinto dei consiglieri della Comunità
Montana ed è pronunciata dal consiglio della Comunità
Montana dopo che sia decorso il termine di dieci giorni
dal ricevimento da parte dell'interessato della raccomandata
contenente la proposta di decadenza, che deve essere contemporaneamente
comunicata anche al Sindaco del Comune di appartenenza.
Entro il predetto termine di dieci giorni, il consigliere
nei confronti del quale è stata avanzata la proposta
di decadenza può presentare al Presidente proprie
giustificazioni o memorie scritte delle quali verrà
data lettura nella seduta consiliare nel cui ordine del
giorno è stata posta in discussione la proposta di
decadenza
4.Il consigliere nei confronti del quale è stata
pronunciata la decadenza ai sensi del comma precedente,
non può essere rieletto a consigliere della Comunità
Montana per tutta la durata del consiglio che l'ha pronunciata.
5.Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica
a norma del presente articolo, provvedono i Consigli Comunali
interessati entro trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione della vacanza con le procedure di cui
all'articolo 9, comma 2.
Sezione II - Della Conferenza dei Sindaci
Articolo 20
Conferenza dei Sindaci
1.In ragione della natura di unione montana assegnata alla
Comunità Montana e allo scopo di favorire la gestione
associata e la partecipazione delle amministrazioni comunali
alla elaborazione delle scelte di fondo e degli atti a valenza
comunitaria è istituita la conferenza dei sindaci.
2. La conferenza è presieduta dal presidente del
consiglio della comunità montana che la convoca ordinariamente
con cadenza periodica, ovvero in via straordinaria ogni
qualvolta ce ne fosse bisogno o su richiesta di almeno tre
sindaci. Essa assume valutazioni e determinazioni su tutti
gli atti fondamentali e di programmazione nonché
sulle questioni e oggetti aventi ricaduta su tutto o parte
del territorio comunitario.
3. Per le decisioni più importanti e per quelle ove
venga fatta espressa richiesta potrà adottarsi apposito
atto denominato "deliberazione".
4. La conferenza dei sindaci deve essere obbligatoriamente
sentita sulle proposte di deliberazione da sottoporre al
consiglio nonché sulle proposte di deliberazioni
da sottoporre alla giunta afferenti le seguenti materie:
• servizi delegati alla Comunità Montana;
• regolamenti;
• lo schema di bilancio previsionale e della relazione
previsionale e programmatica nonché quello del conto
consuntivo.
5. La conferenza dei sindaci è la sede per assumere
orientamenti e sviluppare strategie comuni in merito a questioni,
anche di non diretta competenza della Comunità Montana,
ma volte a raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del
presente statuto e in grado di determinare una politica
comune di area su questioni di particolare importanza. Su
tali questioni la Conferenza può delegare la Giunta
della Comunità Montana ad adottare ogni atto amministrativo
conseguente.
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano al
funzionamento della conferenza le stesse modalità
seguite per la giunta, in quanto compatibili.
Sezione III - Della Giunta
Articolo 21
Composizione ed elezione
1.La Giunta della Comunità Montana è composta
dal Presidente e da un numero massimo di quattro assessori.
2. Il consiglio della Comunità montana elegge, con
unica votazione, il presidente e gli altri componenti della
giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei
consiglieri, sulla base di un documento politico-programmatico,
sottoscritto da almeno un terzo dei componenti Comunità
Montana, contenente la lista dei candidati alle suddette
cariche. Il documento è illustrato dal candidato
alla carica di presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità
Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta,
si procede alla indizione di tre successive votazioni da
tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni
dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse
si raggiunga la maggioranza richiesta, l'assemblea è
sciolta secondo le procedure previste dall'articolo 141
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
4. Il consiglio approva il programma di mandato entro la
seduta di approvazione del bilancio di previsione dell'anno
successivo a quello di insediamento del Presidente.
Articolo 22
Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva
1.Il Presidente e i componenti della Giunta restano in carica
per tutta la durata del consiglio che li ha nominati e continuano
ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza
del mandato fino alla nomina dei successori.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa
per appello nominale con voto della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo
dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti
dell'intera Giunta ; deve contenere le proposte di nuove
linee programmatiche, di un nuovo Presidente e di una nuova
Giunta in conformità alle disposizioni legislative,
statutarie e regolamentari.
4. La mozione di sfiducia, indirizzata al consiglio, è
assunta al protocollo dell'Ente nella medesima giornata
di presentazione. Essa è ricevuta dal Segretario
della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente
al Presidente dell’Assemblea.
5. La mozione di sfiducia è posta in discussione
non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
6. Nel caso in cui vengano presentate due o più mozioni
di sfiducia, esse vengono messe in discussione in base all'ordine
cronologico di presentazione.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la
proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale
cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.
Articolo 23
Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti della Giunta
1.Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente
o di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta
la decadenza dell'intero organo. La Giunta decaduta continua
a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo
organo con le procedure di cui all'articolo 21 e i termini
per l'elezione decorrono dalla data del verificarsi dell'evento
che ha causato la decadenza stessa.
2. Le dimissioni dalla carica del Presidente diventano efficaci
ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla
loro presentazione al consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica degli Assessori, indirizzate
al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci.
4. Il Presidente e i singoli Assessori possono essere rimossi
o sospesi dalla carica a norma dell'articolo 142, D. Lgs.
18/08/2000, n.267.
5. I singoli Assessori possono essere revocati quando ricorrano
gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento
dell'Amministrazione. La revoca è proposta con atto
scritto e motivato, dal Presidente della Comunità
Montana o da almeno un terzo dei consiglieri ed approvato
dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati. Restano comunque in carica sino
alla nomina dei successori a norma del successivo comma
7.
6. La perdita della carica di Consigliere o Assessore comunale
comporta la decadenza immediata da membro della Giunta.
La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità
Montana nella seduta successiva quella in cui è stata
pronunciata la decadenza dalla carica di consigliere comunale
o assessore.
7. Alla sostituzione dei componenti della Giunta revocati
ovvero dimissionari o cessati per altra causa prevista dalla
legge e dallo Statuto, provvede il consiglio, su proposta
del Presidente, con voto della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati alla Comunità Montana..
Articolo 24
Competenze e attribuzioni della Giunta
1.La Giunta uniforma la propria attività ai principi
della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza,
adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento
delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati
dall'Assemblea.
2.Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione
che non sono riservati dalla legge all'Assemblea e che non
rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti al Presidente, al Segretario ed
ai responsabili dei servizi.
3. La Giunta, in particolare:
• collabora con la Conferenza dei sindaci attuandone
le decisioni;
• riferisce annualmente al consiglio presentando una
relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi
approvati e sul complesso delle attività amministrative
dell'Ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei
singoli Assessorati.
Articolo 25
Riunioni della Giunta
1.La Giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella
sede della Comunità Montana ed è convocata
e presieduta dal Presidente che coordina e controlla l’attività
degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle
riunioni,anche tenendo conto degli argomenti proposti dai
singoli assessori.
2.Le modalità di convocazione e di funzionamento
della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di
propria determinazione, per la trattazione di argomenti
di particolare rilevanza per la collettività della
Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In
tal caso la Giunta può riunirsi nella sede di un
Comune o di altro Ente interessato agli argomenti da trattare.
4.Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti quattro
componenti oltre il Presidente e, le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti. e con votazione palese
fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano
la votazione segreta.
Sezione IV - Del Presidente della Giunta
Articolo 26
Attribuzioni e competenze
1. Il Presidente della Comunità Montana esercita
le funzioni ad esso espressamente attribuite dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti e in particolare:
a).rappresenta l'Ente e sovrintende al funzionamento degli
uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive
al Segretario e ai responsabili dei servizi per assicurare
l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione;
b) propone gli indirizzi generali dell'azione politica e
amministrativa dell'Ente; a tale scopo promuove e coordina
l'attività dei membri della Giunta;
c) è garante del rispetto delle norme del regolamento
consiliare;
d) propone all'Assemblea la sostituzione motivata degli
Assessori;
e) nomina il Segretario, il vicesegretario e i responsabili
dei servizi dell'Ente;
f) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto
contenuto di professionalità direttamente correlati
all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo;
g)-sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne
la conformità agli indirizzi dettati dalla Giunta,
dalla Conferenza dei Sindaci e dall'Assemblea;
h).promuove ed assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge;
i) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche
amministrative sull'intera attività della Comunità
Montana;
l) compie gli atti conservativi della Comunità Montana;
m) può disporre l'acquisizione di atti, documenti
ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni
e le Società per azioni appartenenti all'Ente, tramite
i rappresentanti legali delle stesse e ne informa l'assemblea
della Comunità Montana.
Articolo 27
Sostituzione del Presidente della Giunta
1. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché
nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata
ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 18/08/2000, il Presidente
viene sostituito dall'Assessore più anziano per età.
Articolo 28
Deleghe ai membri della Giunta
1.Il Presidente può conferire specifiche deleghe
ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo Statuto
riservano alla sua competenza.
2. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza;
ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente
indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la
legge o lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.
3. Quando particolari motivi lo esigano, può delegare
ad uno o più consiglieri l’esercizio di funzioni
amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività
o servizi. Il consiglio prende atto del provvedimento del
Presidente e stabilisce il trattamento economico dei consiglieri
delegati.
Sezione V - Aspettative, permessi, indennità
e rimborsi agli amministratori della Comunità Montana.
Articolo 29
Rinvio
1.In materia di aspettative, permessi, indennità
di carica e di presenza, indennità di missione e
rimborsi di spese si applicano al Presidente, agli Assessori
e ai Consiglieri della Comunità Montana le disposizioni
del Capo IV del Titolo III del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Capo II - GLI ORGANI BUROCRATICI
Articolo 30
Principi generali di gestione
1.Il funzionamento degli uffici si basa sul principio della
separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo
politico, che competono agli organi elettivi, e i poteri
di gestione che sono attribuiti ai dirigenti.
2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire
gli obiettivi e i programmi da attuare e di verificare la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite.
3. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, sono direttamente responsabili del raggiungimento
e della traduzione in termini operativi degli obiettivi
individuati dagli organi di governo dell'Ente, partecipando
altresì con autonome proposte, con analisi di fattibilità
e con elaborazione di dati. All'inizio di ogni anno i dirigenti
presentano alla Giunta una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente.
4. Nei limiti della legge viene assunto, come principio
generale di gestione, la massima semplificazione delle procedure,
ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della
massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti
e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
Articolo 31
Principi generali di organizzazione
1.L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in
strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio
più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo
il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto
al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata
secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia
alle mutevoli esigenze che ne derivano dai programmi concreti
fissati dall'amministrazione, sia al perseguimento di migliori
livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine
le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura
sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione, anche
per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica
complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità
all'interno dell'Ente, solo nel rispetto dei criteri generali
normativamente stabiliti.
Articolo 32
Principi generali in materia di personale
1.La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza,
dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale
e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività
svolte e di risultati conseguiti.
2. La Comunità Montana riconosce determinante, per
il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il
costante aggiornamento professionale e culturale dei propri
dipendenti. A tali fini promuove e favorisce forme adeguate
di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione
professionale iscrivendo adeguate dotazioni finanziarie
nel bilancio annuale e pluriennale.
3. La Comunità Montana garantisce ai propri dipendenti
ed alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la
costante informazione sugli atti e sui provvedimenti che
riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e degli
uffici e il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali
in materia di libertà e di diritti sindacali.
Articolo 33
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
1.Nel rispetto del vigente ordinamento del pubblico impiego
e dei principi del presente Statuto la Giunta approva, sulla
base degli indirizzi generali da parte del consiglio, il
regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi in conformità ai principi stabiliti nella
legge e descritti negli articoli precedenti.
2. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà,
tra l'altro, disciplinare le modalità con le quali
il Segretario e i responsabili dei servizi eserciteranno
la capacità e i poteri del privato datore di lavoro,
di cui sono titolari in materia di organizzazione degli
uffici e di gestione dei rapporti di lavoro, per la parte
che loro compete in base alle disposizioni di legge, del
presente statuto e dei regolamenti dell'ente nonché
delle altre disposizioni recate in altre fonti funzionalmente
connesse.
3. Il regolamento di cui al primo comma determina, altresì,
le modalità ed i limiti delle autorizzazioni ai dipendenti
a svolgere attività lavorativa estranea al rapporto
di impiego, subordinando le stesse all'assolvimento, da
parte dei richiedenti, degli obiettivi e del carico di lavoro
assegnato.
Articolo 34
Controllo interno
1.Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema
dei controlli interni all'Ente, il regolamento sull'ordinamento
dei servizi e degli uffici anche in sistema con il regolamento
di contabilità ed altri eventuali appositi regolamenti
individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli
più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri
quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia,
efficienza ed economicità dei risultati conseguiti
rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine
il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione
previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli
altri documenti contabili e programmatici dovranno consentire
una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì
l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo
di seguito indicate:
• controllo di regolarità amministrativa e
contabile finalizzato a garantire la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa;
- controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
• valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare,
con periodicità almeno semestrale, i risultati della
gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli
organi politici;
• valutazione e controllo strategico finalizzati a
supportare l'attività di programmazione strategica
e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare
l'effettiva attuazione.
2. Si rinvia al regolamento di contabilità, per il
revisore dei conti, e al regolamento degli uffici e dei
servizi o altro apposito regolamento, per il nucleo di valutazione
e/o altro organismo di controllo per i fini di cui al comma
1, per la definizione di:
- funzioni attribuite;
- criteri di selezione dei componenti esterni;
- cause di incompatibilità e di decadenza;
- procedura di nomina;
- risorse umane e strumentali a disposizione;
- modalità decisionali;
- indennità di funzione dei componenti esterni.
3. Tutte le forme di valutazione e di controllo di cui al
presente articolo dovranno promuovere il miglioramento della
qualità dei servizi offerti, anche con forme di tutela
e di partecipazione degli utenti alla elaborazione di standard
qualitativi, nonché l'aumento del soddisfacimento
dei bisogni potenziali ed espressi dagli utenti.
Articolo 35
Trattamento giuridico ed economico del personale
1.In ordine al trattamento giuridico ed economico del personale
tecnico ed amministrativo assunto dalla Comunità
Montana si applicano le norme di cui al Capo I del Titolo
IV del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e la disciplina prevista
dal D. Lgs. 30/03/2001, n. 165. Dalla predetta disciplina
è escluso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
legge 23 marzo 1981, n. 93, il personale impiegato dalla
Comunità Montana cui si applichino norme diverse
previste da accordi contrattuali a base nazionale.
Articolo 36
Elezione presidente del consiglio
1.-Il consiglio comunitario elegge, a scrutinio segreto,
in prima votazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, il presidente del consiglio.Dalla votazione
successiva la elezione è valida con la maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio.
2.-Se alla seconda votazione nessuno dei consiglieri ha
ottenuto la maggioranza assoluta di cui al precedente comma,
si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno
ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità,
viene eletto il più anziano di età.
Articolo 37
Durata in carica Presidente del consiglio, dimissioni, decadenza
e revoca.
Assenza o impedimento temporaneo.
1.-Il presidente del consiglio resta in carica per tutta
la durata del consiglio salvo il caso di dimissioni, decadenza
o revoca.
2.-Il presidente del consiglio decade dalla carica, oltre
che per le cause per le quali si perde la qualità
di consigliere, anche per impedimento a svolgere le proprie
funzioni per un periodo superiore a sei mesi. La decadenza
è deliberata dal consiglio.
3.-In caso di dimissioni o decadenza del presidente, le
funzioni dello stesso vengono espletate dal Presidente della
giunta, fino alla nomina del nuovo presidente.
4.-Le dimissioni del presidente, rivolte al consiglio comunitario,
sono presentate con nota scritta dal presidente, non necessitano
di presa d’atto e sono perfette ed efficaci dalla
data di acquisizione delle stesse a protocollo della Comunità
Montana, e da tale data sono irrevocabili.
5.-Qualora il presidente rassegni le proprie dimissioni
nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestate
nel verbale della seduta e sono efficaci a decorrere dalla
data del medesimo.
6.-Alla prima riunione successiva da convocare comunque
entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni,
il primo punto all’ordine del giorno reca:”
Elezioni del presidente del consiglio”.
7.-La stessa procedura si applica anche nel caso di cessazione
dell’incarico per qualunque causa, del presidente
del consiglio.
Articolo 38
Compiti e potere del presidente
1.-Il presidente rappresenta l’intero consiglio comunitario,
ne tutela la dignità del ruolo e assicura l’esercizio
delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo
statuto.
2.-Provvede al proficuo funzionamento del consiglio consiliare,
modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori
si svolgano osservando quanto previsto per legge e regolamenti.
Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine
della discussione: pone e precisa i termini delle proposte
per le quali si discute e si vota, determina l’ordine
delle votazioni ne controlla e proclama il risultato, mantiene
l’ordine nella sala consiliare.
3.-Il presidente ha facoltà di prendere la parola
in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta
facendo redigere motivato processo verbale.
4.-Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere
l’ordine e per assicurare l’osservanza della
legge, dello statuto e dei regolamenti.
5.-Nell’esercizio delle sue funzioni il presidente
si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo
a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
6.-Il presidente convoca le adunanze, presiede il consiglio
e ne fissa l’ordine del giorno, sentito il Presidente
della Giunta. Nella determinazione dell’ordine de3l
giorno inserisce argomenti richiesti dal presidente della
giunta e da un gruppo di consiglieri non inferiori a un
quinto. In tali casi convoca il consiglio entro venti giorni.
7.-Il presidente deve garantire che l’informazione
sui punti sottoposti all’attenzione del consiglio,
sia esaustiva. Egli può richiedere al presidente
della giunta, agli assessori e ai dirigenti e responsabili
degli uffici l’integrazione delle informazioni contenute
nelle relazioni illustrative sui temi sottoposti all’attenzione
del consiglio.
8.-Il presidente promuove i rapporti del consiglio comunitario,
con la giunta, con il collegio dei revisori dei conti, con
la conferenza dei sindaci e con il difensore civico.
9.-Il presidente autorizza i consiglieri a recarsi, per
ragioni inerenti al mandato in missione.
10.-Il presidente attiva il lavoro delle commissioni consiliari
e della conferenza dei sindaci.
Articolo 39
Direttore Generale
1.-Il Presidente previa delibera della giunta comunitaria
può nominare un direttore generale, al di fuori della
dotazione organica e con un contratto a termine determinato,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2.-In tal caso il direttore generale dovrà provvedere
alla gestione coordinata e unitaria dei servizi facenti
capo alla comunità montana.
Articolo 40
Compiti del direttore generale
1.-Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente
secondo le direttive che, a tale riguardo gli impartirà
il presidente.
2.-Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza
tra i responsabili di servizio che alla stesso tempo rispondono
nell’esercizio delle funzioni loro assegnati.
3.-La durata dell’incarico non può eccedere
quella del presidente, che può procedere alla sua
revoca previa delibera della giunta comunitaria, nel caso
in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o
quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa
della giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4.- Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio
di direttore generale, le relative funzioni possono essere
conferite dal presidente al segretario e,in mancanza,al
dirigente sentita la giunta comunitaria.
Articolo 41
Funzioni del direttore generale
1.-Il direttore generale predispone la proposta di piano
esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi
previsto dalle norme della contabilità, sulla base
degli indirizzi forniti dal presidente e dalla giunta.
2.-Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal
presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni
o studi particolari;
b)- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli
indirizzi funzionali stabiliti dal presidente e dalla giunta;
c)- verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività
degli uffici e del personale a essi proposto;
d)- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei
responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni
sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia
con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario,
i concedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f)- riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi,
l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione
dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e
al presidente eventuali provvedimenti in merito;
g)- promuove i procedimenti e adotta in via surrogatoria,
gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei
casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria
curata dal servizio competente.
Articolo 42
Il Segretario della Comunità Montana
1. La Comunità ha un Segretario ed è nominato
dal Presidente mediante contratto di diritto pubblico o
privato e deve possedere i requisiti richiesti dalla legge
per accedere al concorso per segretario comunale e provinciale;ove
non venisse scelto dall'albo dei segretari comunali e provinciali,
deve aver anche maturato una anzianità di almeno
cinque anni di servizio in un ente territoriale in posizione
equivalente a quella di dirigente o nella categoria “D”;
2.-Le modalità di reclutamento seguiranno le procedure
previste dalla legge, dal regolamento statale, ove competente,
e dal regolamento interno sull'ordinamento dei servizi e
degli uffici ed eventualmente anche dal regolamento interno
per la disciplina degli accessi all'impiego; il Segretario
è inquadrato nella qualifica prevista in base alla
organizzazione dell'Ente.
3. Qualora il Presidente decida di avvalersi di Segretari
iscritti all'Albo nazionale (e sue articolazioni regionali,
ove possibile e utile) dei segretari comunali e provinciali
il Segretario prescelto sarà incardinato nell'ente
con istituto giuridico.
4. Per la disciplina dello status e delle funzioni minime
obbligatorie del Segretario si fa rinvio, analogamente e
in quanto compatibile, alla legge statale in materia di
segretari comunali e provinciali, al regolamento statale
che dispone nella medesima materia, nonché ad ogni
altra fonte, anche negoziale o di ente autonomo quale l'Agenzia
per la gestione dell'Albo dei segretari, eventualmente abilitata
a disporre in materia di segretari delle Comunità
montane.
5. La disciplina delle funzioni ulteriori assegnate al segretario
analogamente e compatibilmente a quanto previsto per i segretari
comunali e provinciali ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.
"d" del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché,
più in generale, la conformazione del ruolo esercitato
dal segretario nella Comunità montana sia rispetto
agli organi politici, sia rispetto agli altri organi burocratici
dell'Ente, sono disciplinate, in via prioritaria ma non
esclusiva, nel regolamento sull'ordinamento generale dei
servizi e degli uffici.
6-Le disposizioni di cui al comma uno trovano applicazione,
relativamente alla nomina,dopo le dimissioni volontarie
o per congedo del titolare della segreteria in forza alla
comunità montana.
Articolo 43
Il Vice-Segretario
1 Il Presidente della Comunità può nominare,
con le procedure previste dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, un vicesegretario tra i dipendenti
dell'Ente in possesso dei requisiti per accedere al concorso
per segretario comunale e provinciale purché inquadrati
in categoria non inferiore alla "D".
2 Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario
per coadiuvarlo nell'esercizio delle stesse, nonché
per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Il vicesegretario svolge altresì tutte quelle funzioni
indicate esplicitamente nel provvedimento di nomina che
non contrastino con le disposizioni del presente statuto.
Articolo 44
I Dirigenti
1) Ai Dirigenti ed agli incaricati di funzioni dirigenziali
di cui all'art. 109 del D. Lgs. 267/00, di seguito tutti
denominati dirigenti, spettano le funzioni di cui all'art.
108 del medesimo D. Lgs. ed in particolare la gestione amministrativa,
tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli
atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno median:e
autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli indirizzi
fissati dagli organi d'indirizzo politico dell'Ente e delle
compatibilità degli stanziamenti di bilancio.
2) Nell'esercizio delle !oro funzioni, i Dirigenti pongono
in essere provvedimenti denominati determinazioni datate
e progressivamente numerate.
3) I Dirigenti sono direttamente responsabili del conseguimento
degli obiettivi e dell'efficienza della gestione dei progetti
e programmi loro affidati, nonché della gestione
degli uffici e servizi posti sotto la loro direzione.
4) I Dirigenti, su delega del Presidente, possono rappresentare
l'Amministrazione, presso Enti ed organismi, statali, regionali
e locali.
5) I Dirigenti assumono gli atti di gestione del personale
secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle
procedure per la selezione del personale ed alle relative
assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate
dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di
lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio.
Hanno poteri d'iniziativa per l'applicazione delle sanzioni
disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari
che per legge o, in base alle norme degli accordi collettivi
di lavoro, rientrano nella loro competenza; autorizzano
le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed
`i permessi al personale. adottano i provvedimenti di mobilità
interna, sentiti i responsabili di servizio.
6) I Dirigenti sono tenuti ad attuare i provvedimenti ed
ad osservare le disposizioni che nonostante il dissenso
espresso vengano impartite per iscritto, salvo che non si
tratti di atti vietati dalla legge penale.
7) Gli atti assunti dai Dirigenti, nell'ambito delle loro
funzioni, sono definitivi.
8) L'attività dei Dirigenti è valutata secondo
quanto previsto dalla vigente normativa e a mezzo di apposito
nucleo di valutazione nominato dalla Giunta Comunitaria,
in relazione alla tempestività e completezza con
le quali sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto
conto delle condizioni ambientali ed organizzative e della
disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.
Articolo 45
I Responsabili dei servizi
1. I responsabili dei servizi, sono nominati dal Presidente
fra i dipendenti, assunti anche a tempo determinato sia
con contratto di diritto pubblico che di diritto privato,
inquadrati nella categoria più elevata.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
disciplina, fra l'altro, le modalità e i criteri
per la nomina e la revoca dei responsabili dei servizi.
Articolo 46
Copertura dei posti di dirigente
1. La copertura dei posti previsti nella dotazione organica
del personale di area dirigenziale può avvenire con
stipulazione di contratto a tempo determinato a seguito
di procedura selettiva; in ogni caso i candidati dovranno
possedere i requisiti previsti per l'accesso concorsuale
pubblico.
2. Le modalità di selezione, i parametri base per
il trattamento economico e la durata del contratto a tempo
determinato sono precisati nel regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
potrà prevedere la possibilità di costituire
contratti di lavoro a tempo determinato con dipendenti dell'amministrazione
in possesso dei requisiti necessari per la copertura del
posto.
4. Fuori dalla dotazione organica del personale e nei limiti
previsti dalla legge potranno essere costituiti rapporti
di lavoro a tempo determinato per qualifiche dirigenziali
e per altri soggetti con alta specializzazione che dovranno
comunque possedere i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire.
Articolo 47
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
1.Per il conseguimento di obiettivi determinati il presidente
può conferire incarichi di collaborazione esterna
ad alto contenuto di professionalità che definiscano
l'oggetto, comprensivo degli indirizzi di massima e dei
risultati attesi, le risorse assegnate, la durata ed il
compenso della collaborazione.
TITOLO III: ORDINAMENTO FINANZIARIO E ONTABILE
Articolo 48
Autonomia finanziaria
1. La Comunità Montane ha autonomia finanziaria fondata
su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito
del coordinamento della finanza pubblica e in base alle
norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica
anche alle comunità montane.
2.La finanza della Comunità montana è costituita
dalle entrate previste dalla legge.
Articolo 49
Il Tesoriere
1.La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di
tesoreria
2. Il Tesoriere della Comunità Montana è individuato
secondo le procedure previste nel regolamento di contabilità.
Articolo 50
Il Revisore dei Conti
1-Il consiglio della Comunità Montana elegge, con
voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti,
un Revisore dei Conti scelto tra le categorie indicate dalla
legge.
2.Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile
per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienza
all'incarico ricevuto.
3.L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile
con qualsiasi altra attività professionale resa a
favore della Comunità Montana.
4.La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale
è causa di decadenza dall'Ufficio di Revisore.
5.La revoca della nomina è deliberata dall'Assemblea
dopo la formale contestazione, da parte del Presidente,
degli addebiti all'interessato, il quale potrà far
pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci
giorni successivi al ricevimento delle contestazioni.
6.Il compenso annuale del Revisore è determinato
dall'Assemblea, all'atto della nomina o della riconferma,
per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti
con decreti ministeriali.
7.Il regolamento di contabilità definisce le modalità
di funzionamento dell'Ufficio del Revisore e l'esercizio
delle funzioni.
TITOLO IV: PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI
CITTADINI
Articolo 51
Principi generali e soggetti della partecipazione popolare
1. La Comunità Montana valorizza ogni libera forma
associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla
propria attività, in particolare attraverso idonee
forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti
pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti
sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi
da perseguire e per un più efficace svolgimento della
sua attività di programmazione e cooperazione.
2. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa
ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti
coloro che sono residenti nel territorio comunitario o che
vi si recano abitualmente per ragioni di lavoro, di studio,
o in qualità di proprietari immobiliari o di utenti
di servizi locali.
Articolo 52
Istanze, petizioni, proposte
1.Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela
di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati
possono presentare alla Comunità Montana istanze,
petizioni e proposte.
2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini
singoli o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo,
il compimento di atti doverosi di competenza degli organi
della comunità montana;
b) per petizione: la richiesta presentata da un numero minimo
di trecento cittadini diretta a porre all'attenzione dell'Assemblea
una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero
minimo di trecento cittadini o da cinque associazioni iscritte
all'Albo di uno o più Comuni per l'adozione di un
atto, di contenuto determinato, rispondente a un interesse
collettivo, di competenza dell'Assemblea o della Giunta.
3. Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice
ed indirizzate al Presidente dell’assemblea della
Comunità Montana, devono contenere l'indicazione
dell'interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti,
il domicilio della persona o delle persone autorizzate al
ricevimento delle comunicazioni relative.
4.Il Presidente del consiglio della comunità montana
esamina le istanze, petizioni e proposte nei venti giorni
successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l'interesse
da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità
Montana, ne dispone l'archiviazione dandone comunicazione
scritta alla persona o alle persone autorizzate entro dieci
giorni dalla scadenza del termine predetto. Per le istanze
e le petizioni, anche se non di competenza della Comunità
montana, ma di interesse collettivo, saranno sottoposte
alla Conferenza dei Sindaci. Qualora ritenga che l'interesse
collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità
Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all'esame
dell'organo competente, nella prima seduta utile. Delle
decisioni dell'organo competente, da adottarsi non oltre
il sessantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione
del Presidente, deve essere data comunicazione alla persona
o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall'adozione.
Articolo 53
Consultazione popolare
1.Su materie di esclusiva competenza della Comunità
Montana o a questa delegate dalla Regione, dalla Provincia
e dai Comuni, il consiglio o la Giunta della Comunità
Montana può indire apposite consultazioni della popolazione
interessata.
2. Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori
della popolazione o a tutta la popolazione montana e si
avvalgono dei seguenti strumenti attuativi:
a) questionari;
b) indagini per campione;
c) assemblee pubbliche;
d) consultazione delle associazioni di volontariato iscritte
in apposito albo dei comuni.
e) altri strumenti analoghi di espressione delle opinioni
anche ricorrendo a tecnologie informatiche e telematiche.
3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato
pubblico preavviso, anche tramite l'affissione di manifesti
in tutti i Comuni del territorio montano.
4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza
con altre operazioni di voto.
5. L'esito della consultazione non è vincolante per
la Comunità Montana. L'organo competente è
però tenuto a esprimere le ragioni dell'eventuale
mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.
Articolo 54
Consultazione istituzionale
1.Il consiglio o la Giunta della Comunità Montana
possono altresì indire apposite consultazioni degli
eletti nei consigli comunali, attraverso:
- la convocazione di assemblee, anche per sub-aree che
coinvolgano tutti i consiglieri o, per specifici argomenti,
i membri delle commissioni consiliari interessate;
- la richiesta di pronuncia attraverso l'approvazione di
ordini del giorno consiliari su specifici argomenti.
Articolo 55
Difensore Civico
1. La Comunità Montana promuove, anche attraverso
convenzioni con i Comuni e/o la Provincia, le più
opportune forme per la costituzione di un ufficio di difensore
civico, previsto dall'articolo 11 del D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267, al quale affidare anche la tutela dei cittadini
nei confronti attività dell'Ente.
2. Con apposito regolamento sono determinate, in particolare,
le modalità e i requisiti di individuazione del difensore
civico, le relative incompatibilità, le cause di
cessazione della carica, le prerogative, le strutture a
disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli
organi e gli uffici dell'Amministrazione e tra questa e
gli altri enti aderenti.
TITOLO V: NORME TRANSITORIE FINALI
Articolo 56
Approvazione, modificazione ed entrata in vigore dello statuto
1. Lo statuto e le sue modificazioni sono deliberati dall'Assemblea
della Comunità Montana, secondo le modalità
previste dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e sue integrazioni
e modificazioni.
2.Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nell'albo pretorio della Comunità
Montana. Esso è pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione a meri fini notiziali.
3. Sino alla entrata in vigore dello Statuto continuano
ad applicarsi le norme dello Statuto preesistente, purché
compatibili con le disposizioni di legge statali e regionali
emanate successivamente alla sua approvazione.
Articolo 57
Regolamenti di attuazione dello Statuto
1.Il consiglio della Comunità Montana approva, entro
un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti
in esso previsti salvo che la legge non disponga termini
diversi. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano
in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana
secondo la precedente legislazione che risultino compatibili
con la legge e lo Statuto.
Articolo 58
Verifica dello Statuto
1.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto,
l'Assemblea della Comunità Montana procede alla verifica
della sua attuazione, promuovendo anche consultazioni con
i Comuni della Comunità Montana.
Articolo 59
Norme abrogate
1.-Con l’entrata in vigore del presente statuto, tutte
le norme in contrasto derivanti da regolamenti o da atti
si intendono abrogati a tutti gli effetti.
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