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Tirreno Cosentino

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Statuto

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Costituzione, natura e finalità della Comunità Montana
Art. 2 Territorio, popolazione, sede e segni distintivi
Art. 3 Funzioni
Art. 4 Potestà regolamentare
Art. 5 Programmazione e cooperazione
Art. 6 Principi di trasparenza
Art. 7 Informazione e comunicazioni

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - Organi Elettivi
Art. 8 Organi della Comunità Montana

Sezione I - Dell'Assemblea
Art. 9 Composizione ed elezione
Art. 10 Costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo del consiglio
Art. 11 Sessione e convocazioni
Art. 12 Ineleggibilità, Incompatibilità e convalida dei consiglieri
Art. 13 Attribuzioni e competenze dell'Assemblea
Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 Gruppi consiliari
Art. 16 Commissioni consiliari
Art. 17 Commissione Pari Opportunità
Art. 18 Nomina rappresentanti della Comunità.
Art. 19 Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità Montana

Sezione II - Della Conferenza dei Sindaci

Art. 20 Conferenza dei Sindaci

Sezione III - Della Giunta

Art. 21 Composizione ed elezione
Art. 22 Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva
Art. 23 Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti della Giunta
Art. 24 Competenze e attribuzioni della Giunta
Art. 25 Riunioni della Giunta

Sezione IV - Del Presidente della Giunta
Art. 26 Attribuzioni e competenze
Art. 27 Sostituzione del Presidente della giunta
Art. 28 Deleghe ai membri della Giunta

Sezione V - Aspettative, permessi, indennità e rimborsi agli amministratori della Comunità Montana

Art. 29 Rinvio
Capo II - Organi burocratici
Art. 30 Principi generali di gestione
Art. 31 Principi generali di organizzazione
Art. 32 Principi generali in materia di personale
Art. 33 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 34 Controllo interno
Art. 35 Trattamento giuridico ed economico del personale
Art. 36 Elezioni Presidente del Consiglio
Art. 37 Durata in carica Presidente del Consiglio, dimissioni, decadenza e revoca. Assenza o impedimento temporaneo
Art. 38 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio
Art. 39 Direttore Generale
Art. 40 Compiti del Direttore Generale
Art. 41 Funzioni del Direttore Generale
Art. 42 Il Segretario della Comunità Montana
Art. 43 Il vice-Segretario
Art. 44 I Dirigenti
Art. 45 I Responsabili dei Servizi
Art. 46 Copertura dei posti di Dirigenti
Art. 47 Collaborazione Esterna ad alto contenuto di professionalità

TITOLO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 48 Autonomia Finanziaria
Art. 49 Il Tesoriere
Art. 50 Il Revisore dei Conti

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 51 Principi generali e soggetto della partecipazione popolare
Art. 52 Istanze, petizioni e proposte
Art. 53 Consultazioni popolari
Art. 54 Consultazioni istituzionali
Art. 55 Difensore Civico

TITOLO V - NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 56 Approvazione, modificazione ed entrata in vigore dello statuto
Art. 57 Regolamenti di attuazione dello statuto
Art. 58 Verifica dello statuto
Art. 59 Norme abrogate

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1
Costituzione, natura e finalità della Comunità Montana

1.Tra i comuni di Aieta, Buonvicino, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Tortora, Verbicaro, i cui territori ricadono nella zona omogenea per come indicata dalla legge regionale della Calabria del 19/marzo/1999, n. 4, è costituita la Comunità Montana Alto Tirreno Cosentino, di seguito denominata Comunità Montana, ente locale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere la valorizzazione del territorio compreso nel proprio ambito, di perseguire il riequilibro e l'armonico sviluppo socioeconomico delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso sia l'esercizio di funzioni proprie o delegate, sia l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. Pur nelle differenziazioni derivanti dalla stessa configurazione fisica del territorio, oltre che da diverse condizioni socioeconomiche e storiche che hanno caratterizzato, anche culturalmente, questa realtà, la Comunità Montana intende rappresentare la volontà delle istituzioni e della comunità locale a perseguire un progetto comune di sviluppo attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni e di rapporti al proprio interno e con altre realtà sociali e istituzionali che la circondano e nella consapevolezza di una sostanziale comunanza di problemi, ma anche di risorse e di opportunità che spingono a un patto di solidarietà fra le comunità locali e ad un processo di pianificazione strategica solidale per un nuovo sviluppo sostenibile, in accordo con la carta sul turismo sostenibile di Lanzaroti,con la convenzione europea sulla biodiversità,con la convenzione di Kioto e con la direttiva di agenda 21.

3. Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.

4. La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.

5. La Comunità Montana, secondo il principio di sussidiarietà, collabora con i Comuni, le altre Comunità Montane, la Provincia, lo Stato e con le forme di aggregazione e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

Articolo 2
Territorio, popolazione, sede e segni distintivi

1. La popolazione della Comunità Montana è costituita dall'insieme della popolazione residente nei territori dei comuni compresi nella zona omogenea di cui all'articolo 1, pari a circa 29.000 abitanti alla data del 31.12.2002.
2. La Comunità Montana ha sede nel comune di Verbicaro.
3-La comunità montana adotta un proprio stemma,un proprio gonfalone,un proprio bollo.
La descrizione,approvata con delibera consiliare,verrà allegata al presente statuto.
Il loro uso verrà disciplinato da apposito regolamento

Articolo 3
Funzioni


1.La Comunità Montana realizza la propria finalità attraverso l'esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge statale e regionale e di quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.

2.Spetta alla Comunità Montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla Regione, nonché la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.

3.La Comunità Montana, alla luce della ridefinizione del profilo e del ruolo delle comunità montane come unioni montane, intende svolgere una forte azione propulsiva e di incentivazione del processo di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni, oltre che di specifico e particolare sostegno per tale attività soprattutto ai Comuni di minore dimensione.

4.La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per la zona compresa nel proprio ambito territoriale che la legge non abbia demandato in via esclusiva ad altri enti.

Articolo 4
Potestà regolamentare

1.In conformità alla legge e allo statuto, la Comunità Montana adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 5
Programmazione e cooperazione

1.La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate, uniforma la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali e per progetti.

2.Assicura la imparzialità delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

3.Promuove forme di consultazione tra forze sociali e produttive, cittadini singoli ed associati.

4.Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi, in sede di redazione e aggiornamento del piano di sviluppo e fino a quando la Regione Calabria non avrà ottemperato con propria legge a quanto previsto dall'art. 7, comma 8^ della L. 265/99, il territorio della Comunità Montana viene ripartito in fasce altimetriche e di marginalità socioeconomica.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro:
- il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i comuni membri;
- il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e soggetti privati.

6. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
- il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e i suoi aggiornamenti annuali ai sensi
dell'articolo 15 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 e dell'art. 7 della legge
regionale 19 dicembre 1996, n. 95 e successive modificazioni;
- i progetti speciali integrati riguardanti specifiche azioni co erenti con il contenuto del piano pluriennale e generalmente assunti anche d’intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati;

Articolo 6
Principi di trasparenza

1.La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l'accesso alle informazioni in suo possesso.

2.A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti, appositi regolamenti volti:
• a disciplinare il diritto di accesso rispettivamente tra soggetti residenti o aventi status specifico e soggetti non residenti o non aventi status specifico;
• a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi, sussidi e contributi.

Articolo 7
Informazione e comunicazione

1.La Comunità Montana cura la più ampia informazione alla popolazione sulla propria attività.

2. Al fine di cui al comma precedente istituisce un apposito Ufficio per le relazioni con il pubblico e cura, anche in collaborazione con le altre istituzioni locali, pubblicazioni periodiche e altri strumenti di comunicazione avvalendosi di tecnologie innovative.
3. La Comunità montana ha altresì un albo pretorio presso la propria sede per la pubblicazione dei documenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
4. Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici individua il responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II: ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I - ORGANI ELETTIVI
Articolo 8
Organi della Comunità Montana

1.Sono organi della Comunità Montana il consiglio,il Presidente del consiglio, la Conferenza dei Sindaci, la Giunta e il Presidente.

Sezione I - Dell'Assemblea

Articolo 9
Composizione ed elezione
1.Il consiglio della Comunità Montana è composta dai rappresentanti dei Consigli comunali compresi nella zona omogenea di cui all'art.1.
2.Ciascun Comune, indipendentemente dal numero degli abitanti, è rappresentato da tre componenti di cui due della maggioranza e uno dell'insieme delle minoranze.
3.I membri elettivi sono scelti tra il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali eletti dal consiglio con sistema di votazione limitato ad una preferenza.

Articolo 10
Costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo del consiglio
1.Il consiglio della Comunità Montana ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli degli altri enti locali. Essa decade qualora debbano procedere al rinnovo dei consigli almeno sei comuni facenti parte della Comunità.
2. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo degli stessi, i consigli comunali nominano i propri rappresentanti nel consiglio della Comunità Montana in conformità a quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 9.
3. Nel caso in cui un comune non abbia dovuto procedere al rinnovo del consiglio, esso è tenuto a rinnovare i propri rappresentanti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 2.
4.La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti di almeno nove comuni.
5. Il consiglio decaduto continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili, sino all'insediamento della nuova.
6. La prima seduta del consiglio è convocato dal presidente uscente ed è presieduta dal consigliere anziano. Qualora il Consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere il consiglio, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata con i criteri di cui al presente comma, occupa il posto immediatamente successivo. Ai fini delle previsioni contenute nel presente statuto, per consigliere anziano s'intende il consigliere più anziano di età.
7. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del consiglio, questo è successivamente integrato per iniziativa del presidente della Comunità Montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli comuni.
8. Salvo quanto previsto dal precedente comma 2, in caso di rinnovo di un consiglio comunale nel corso del periodo di durata del consiglio della Comunità Montana, il comune interessato deve procedere alla nomina dei rappresentanti nel numero di cui all'articolo 9, comma 2 entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Ai sensi dell'articolo 141, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i componenti cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla convalida delle nomine dei successori.

Articolo 11
Sessioni e convocazioni

1.-L’attività del consiglio comunitario si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e di urgenza.
2.-Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3.-Le sessioni ordinarie devono essere convocate, a mezzo raccomandate e con avviso di telegramma, almeno otto giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno cinque giorni prima, e in caso d’urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno quarantotto ore e devono essere convocate a mezzo telegramma urgente.
4.-La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio. Su richiesta del presidente della giunta o di almeno un quinto dei consiglieri devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti.purchè di competenza consiliare.
5.-La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenente le questioni da trattare da inviare a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio della comunità montana con le modalità previste al comma 3 del presente articolo.
6.-L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno quarantotto ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7.-L’elenco degli argomenti da trattare oltre ad essere affisso nell’albo pretorio della comunità montana, deve essere rimesso a tutti i comuni della comunità montana per essere affisso ai relativi albi pretori, entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
8.-La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria,almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di urgenza.
9.-Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Quelli in prima convocazione sono valide se sono presenti sedici consiglieri tra quelli assegnati oltre il presidente della comunità e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle da tenersi in seconda convocazione, sono valide se sono presenti dieci consiglieri tra quelli assegnati oltre il presidente della comunità e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 12
Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei consiglieri

1.In materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere della Comunità Montana si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Il consiglio della Comunità Montana è riservata la convalida delle nomine dei propri componenti. A tal fine, nella seduta di insediamento in caso di rinnovo totale o nella prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni nel caso di rinnovo parziale, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.
3.Alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili a norma del comma precedente provvede il consiglio comunale interessato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Presidente della Comunità Montana con le procedure di cui al comma 2 del precedente articolo 9.
4. I consiglieri dichiarati decaduti a norma del comma precedente, cessano immediatamente dalla carica di consiglieri della Comunità Montana e dovranno essere sostituiti.
5. Alla sostituzione dei consiglieri dichiarati decaduti provvede il consiglio comunale interessato, con le procedure di cui al comma 2 del precedente articolo 9, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza da parte della Comunità Montana.
6. Dopo questi adempimenti preliminari l'adunanza prosegue all'elezione del Presidente e della Giunta come meglio specificato nell'art.21.

Articolo 13
Attribuzioni e competenze del consiglio

1.Il consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei comuni della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, é disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire all'assemblea servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento dell'assemblea. Con il regolamento di cui al comma precedente l'assemblea disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalle leggi statali e regionali vigenti al momento dell'adozione.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza
6. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informatori dell'attività dell'Ente. Ove il consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'Ente deve uniformarvisi.

Articolo 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1.I consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all'atto della convalida.
2.Lo stato giuridico dei consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.
3.Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento del consiglio disciplina le modalità per l'esercizio, da parte dei Consiglieri, dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

Articolo 15
Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto di norma da almeno due consiglieri. Tuttavia può essere costituito da un solo consigliere qualora esso sia formalmente collegato a una lista che abbia conseguito almeno un seggio in uno dei consigli dei Comuni della Comunità Montana. Il gruppo misto può essere composto anche da un solo consigliere
3. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto.
4. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 16
Commissioni Consiliari

1.L'assemblea, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire con analogo criterio, commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.
2. Il regolamento del consiglio ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.
3. Le commissioni istituite per fini di controllo, indagine e garanzia sono presiedute dalle minoranze salvo esplicita rinuncia.

Articolo 17
Commissione pari opportunità

1.E' costituita la Commissione pari opportunità tra uomini e donne a carattere permanente e ordinario con funzioni consultive.Essa è composta da membri di organi collegiali dei comuni facenti parte della comunità montana ed anche da membri esterni nominati. .
2. La Commissione ha sede presso la comunità montana e svolge funzioni consultive a favore del consiglio e della giunta con riferimento a tutti gli atti da deliberare in relazione alle seguenti finalità:
• rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne;
• promuovere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione nell'ambito territoriale della comunità montana;
• operare uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze delle donne nel territorio e le elette nelle istituzioni.
3. Un apposito regolamento disciplinerà il funzionamento della Commissione.

Articolo 18
Nomina rappresentanti della Comunità

1. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni è effettuata dal Presidente sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio.

Articolo 19
Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità Montana

1.Fatti salvi i casi di morte o di revoca da parte dei Consigli comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati dalla legge, i singoli componenti del consiglio della Comunità Montana cessano dalla carica a seguito di dimissioni, di perdita della qualità di membro di organi collegiali comunali e per i motivi di cui al successivo comma 4.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere della Comunità Montana, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3.I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive dell'assemblea, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è proposta dal Presidente della Comunità Montana su iniziativa propria o su istanza di un quinto dei consiglieri della Comunità Montana ed è pronunciata dal consiglio della Comunità Montana dopo che sia decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento da parte dell'interessato della raccomandata contenente la proposta di decadenza, che deve essere contemporaneamente comunicata anche al Sindaco del Comune di appartenenza. Entro il predetto termine di dieci giorni, il consigliere nei confronti del quale è stata avanzata la proposta di decadenza può presentare al Presidente proprie giustificazioni o memorie scritte delle quali verrà data lettura nella seduta consiliare nel cui ordine del giorno è stata posta in discussione la proposta di decadenza
4.Il consigliere nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza ai sensi del comma precedente, non può essere rieletto a consigliere della Comunità Montana per tutta la durata del consiglio che l'ha pronunciata.
5.Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i Consigli Comunali interessati entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione della vacanza con le procedure di cui all'articolo 9, comma 2.

Sezione II - Della Conferenza dei Sindaci

Articolo 20
Conferenza dei Sindaci

1.In ragione della natura di unione montana assegnata alla Comunità Montana e allo scopo di favorire la gestione associata e la partecipazione delle amministrazioni comunali alla elaborazione delle scelte di fondo e degli atti a valenza comunitaria è istituita la conferenza dei sindaci.
2. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio della comunità montana che la convoca ordinariamente con cadenza periodica, ovvero in via straordinaria ogni qualvolta ce ne fosse bisogno o su richiesta di almeno tre sindaci. Essa assume valutazioni e determinazioni su tutti gli atti fondamentali e di programmazione nonché sulle questioni e oggetti aventi ricaduta su tutto o parte del territorio comunitario.
3. Per le decisioni più importanti e per quelle ove venga fatta espressa richiesta potrà adottarsi apposito atto denominato "deliberazione".
4. La conferenza dei sindaci deve essere obbligatoriamente sentita sulle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio nonché sulle proposte di deliberazioni da sottoporre alla giunta afferenti le seguenti materie:
• servizi delegati alla Comunità Montana;
• regolamenti;
• lo schema di bilancio previsionale e della relazione previsionale e programmatica nonché quello del conto consuntivo.
5. La conferenza dei sindaci è la sede per assumere orientamenti e sviluppare strategie comuni in merito a questioni, anche di non diretta competenza della Comunità Montana, ma volte a raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto e in grado di determinare una politica comune di area su questioni di particolare importanza. Su tali questioni la Conferenza può delegare la Giunta della Comunità Montana ad adottare ogni atto amministrativo conseguente.
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano al funzionamento della conferenza le stesse modalità seguite per la giunta, in quanto compatibili.

Sezione III - Della Giunta
Articolo 21
Composizione ed elezione

1.La Giunta della Comunità Montana è composta dal Presidente e da un numero massimo di quattro assessori.
2. Il consiglio della Comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente e gli altri componenti della giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri, sulla base di un documento politico-programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l'assemblea è sciolta secondo le procedure previste dall'articolo 141 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
4. Il consiglio approva il programma di mandato entro la seduta di approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo a quello di insediamento del Presidente.

Articolo 22
Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva

1.Il Presidente e i componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata del consiglio che li ha nominati e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei successori.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta ; deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
4. La mozione di sfiducia, indirizzata al consiglio, è assunta al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal Segretario della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente dell’Assemblea.
5. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
6. Nel caso in cui vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono messe in discussione in base all'ordine cronologico di presentazione.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.

Articolo 23
Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti della Giunta

1.Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente o di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza dell'intero organo. La Giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo organo con le procedure di cui all'articolo 21 e i termini per l'elezione decorrono dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.
2. Le dimissioni dalla carica del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica degli Assessori, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Presidente e i singoli Assessori possono essere rimossi o sospesi dalla carica a norma dell'articolo 142, D. Lgs. 18/08/2000, n.267.
5. I singoli Assessori possono essere revocati quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'Amministrazione. La revoca è proposta con atto scritto e motivato, dal Presidente della Comunità Montana o da almeno un terzo dei consiglieri ed approvato dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Restano comunque in carica sino alla nomina dei successori a norma del successivo comma 7.
6. La perdita della carica di Consigliere o Assessore comunale comporta la decadenza immediata da membro della Giunta. La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità Montana nella seduta successiva quella in cui è stata pronunciata la decadenza dalla carica di consigliere comunale o assessore.
7. Alla sostituzione dei componenti della Giunta revocati ovvero dimissionari o cessati per altra causa prevista dalla legge e dallo Statuto, provvede il consiglio, su proposta del Presidente, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana..

Articolo 24
Competenze e attribuzioni della Giunta

1.La Giunta uniforma la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea.
2.Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente, al Segretario ed ai responsabili dei servizi.
3. La Giunta, in particolare:
• collabora con la Conferenza dei sindaci attuandone le decisioni;
• riferisce annualmente al consiglio presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli Assessorati.

Articolo 25
Riunioni della Giunta

1.La Giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità Montana ed è convocata e presieduta dal Presidente che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni,anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso la Giunta può riunirsi nella sede di un Comune o di altro Ente interessato agli argomenti da trattare.
4.Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti quattro componenti oltre il Presidente e, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. e con votazione palese fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

Sezione IV - Del Presidente della Giunta

Articolo 26
Attribuzioni e competenze

1. Il Presidente della Comunità Montana esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e in particolare:
a).rappresenta l'Ente e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive al Segretario e ai responsabili dei servizi per assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione;
b) propone gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa dell'Ente; a tale scopo promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta;
c) è garante del rispetto delle norme del regolamento consiliare;
d) propone all'Assemblea la sostituzione motivata degli Assessori;
e) nomina il Segretario, il vicesegretario e i responsabili dei servizi dell'Ente;
f) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo;
g)-sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla Giunta, dalla Conferenza dei Sindaci e dall'Assemblea;
h).promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;
l) compie gli atti conservativi della Comunità Montana;
m) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa l'assemblea della Comunità Montana.

Articolo 27
Sostituzione del Presidente della Giunta

1. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 18/08/2000, il Presidente viene sostituito dall'Assessore più anziano per età.

Articolo 28
Deleghe ai membri della Giunta

1.Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.
3. Quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il consiglio prende atto del provvedimento del Presidente e stabilisce il trattamento economico dei consiglieri delegati.

Sezione V - Aspettative, permessi, indennità e rimborsi agli amministratori della Comunità Montana.

Articolo 29
Rinvio

1.In materia di aspettative, permessi, indennità di carica e di presenza, indennità di missione e rimborsi di spese si applicano al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri della Comunità Montana le disposizioni del Capo IV del Titolo III del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Capo II - GLI ORGANI BUROCRATICI
Articolo 30
Principi generali di gestione

1.Il funzionamento degli uffici si basa sul principio della separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico, che competono agli organi elettivi, e i poteri di gestione che sono attribuiti ai dirigenti.
2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi e i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili del raggiungimento e della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, partecipando altresì con autonome proposte, con analisi di fattibilità e con elaborazione di dati. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano alla Giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di gestione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Articolo 31
Principi generali di organizzazione

1.L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia alle mutevoli esigenze che ne derivano dai programmi concreti fissati dall'amministrazione, sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'Ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.

Articolo 32
Principi generali in materia di personale

1.La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
2. La Comunità Montana riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti. A tali fini promuove e favorisce forme adeguate di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione professionale iscrivendo adeguate dotazioni finanziarie nel bilancio annuale e pluriennale.
3. La Comunità Montana garantisce ai propri dipendenti ed alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e degli uffici e il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di libertà e di diritti sindacali.

Articolo 33
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.Nel rispetto del vigente ordinamento del pubblico impiego e dei principi del presente Statuto la Giunta approva, sulla base degli indirizzi generali da parte del consiglio, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in conformità ai principi stabiliti nella legge e descritti negli articoli precedenti.
2. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà, tra l'altro, disciplinare le modalità con le quali il Segretario e i responsabili dei servizi eserciteranno la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, di cui sono titolari in materia di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di lavoro, per la parte che loro compete in base alle disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti dell'ente nonché delle altre disposizioni recate in altre fonti funzionalmente connesse.
3. Il regolamento di cui al primo comma determina, altresì, le modalità ed i limiti delle autorizzazioni ai dipendenti a svolgere attività lavorativa estranea al rapporto di impiego, subordinando le stesse all'assolvimento, da parte dei richiedenti, degli obiettivi e del carico di lavoro assegnato.

Articolo 34
Controllo interno

1.Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente, il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici anche in sistema con il regolamento di contabilità ed altri eventuali appositi regolamenti individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici dovranno consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:
• controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
• valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare, con periodicità almeno semestrale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;
• valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.
2. Si rinvia al regolamento di contabilità, per il revisore dei conti, e al regolamento degli uffici e dei servizi o altro apposito regolamento, per il nucleo di valutazione e/o altro organismo di controllo per i fini di cui al comma 1, per la definizione di:
- funzioni attribuite;
- criteri di selezione dei componenti esterni;
- cause di incompatibilità e di decadenza;
- procedura di nomina;
- risorse umane e strumentali a disposizione;
- modalità decisionali;
- indennità di funzione dei componenti esterni.
3. Tutte le forme di valutazione e di controllo di cui al presente articolo dovranno promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti, anche con forme di tutela e di partecipazione degli utenti alla elaborazione di standard qualitativi, nonché l'aumento del soddisfacimento dei bisogni potenziali ed espressi dagli utenti.

Articolo 35
Trattamento giuridico ed economico del personale

1.In ordine al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalla Comunità Montana si applicano le norme di cui al Capo I del Titolo IV del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e la disciplina prevista dal D. Lgs. 30/03/2001, n. 165. Dalla predetta disciplina è escluso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 93, il personale impiegato dalla Comunità Montana cui si applichino norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.

Articolo 36
Elezione presidente del consiglio

1.-Il consiglio comunitario elegge, a scrutinio segreto, in prima votazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il presidente del consiglio.Dalla votazione successiva la elezione è valida con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2.-Se alla seconda votazione nessuno dei consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta di cui al precedente comma, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, viene eletto il più anziano di età.

Articolo 37
Durata in carica Presidente del consiglio, dimissioni, decadenza e revoca.
Assenza o impedimento temporaneo.

1.-Il presidente del consiglio resta in carica per tutta la durata del consiglio salvo il caso di dimissioni, decadenza o revoca.
2.-Il presidente del consiglio decade dalla carica, oltre che per le cause per le quali si perde la qualità di consigliere, anche per impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. La decadenza è deliberata dal consiglio.
3.-In caso di dimissioni o decadenza del presidente, le funzioni dello stesso vengono espletate dal Presidente della giunta, fino alla nomina del nuovo presidente.
4.-Le dimissioni del presidente, rivolte al consiglio comunitario, sono presentate con nota scritta dal presidente, non necessitano di presa d’atto e sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse a protocollo della Comunità Montana, e da tale data sono irrevocabili.
5.-Qualora il presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestate nel verbale della seduta e sono efficaci a decorrere dalla data del medesimo.
6.-Alla prima riunione successiva da convocare comunque entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il primo punto all’ordine del giorno reca:” Elezioni del presidente del consiglio”.
7.-La stessa procedura si applica anche nel caso di cessazione dell’incarico per qualunque causa, del presidente del consiglio.

Articolo 38
Compiti e potere del presidente

1.-Il presidente rappresenta l’intero consiglio comunitario, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2.-Provvede al proficuo funzionamento del consiglio consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando quanto previsto per legge e regolamenti. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni ne controlla e proclama il risultato, mantiene l’ordine nella sala consiliare.
3.-Il presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
4.-Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti.
5.-Nell’esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
6.-Il presidente convoca le adunanze, presiede il consiglio e ne fissa l’ordine del giorno, sentito il Presidente della Giunta. Nella determinazione dell’ordine de3l giorno inserisce argomenti richiesti dal presidente della giunta e da un gruppo di consiglieri non inferiori a un quinto. In tali casi convoca il consiglio entro venti giorni.
7.-Il presidente deve garantire che l’informazione sui punti sottoposti all’attenzione del consiglio, sia esaustiva. Egli può richiedere al presidente della giunta, agli assessori e ai dirigenti e responsabili degli uffici l’integrazione delle informazioni contenute nelle relazioni illustrative sui temi sottoposti all’attenzione del consiglio.
8.-Il presidente promuove i rapporti del consiglio comunitario, con la giunta, con il collegio dei revisori dei conti, con la conferenza dei sindaci e con il difensore civico.
9.-Il presidente autorizza i consiglieri a recarsi, per ragioni inerenti al mandato in missione.
10.-Il presidente attiva il lavoro delle commissioni consiliari e della conferenza dei sindaci.

Articolo 39
Direttore Generale

1.-Il Presidente previa delibera della giunta comunitaria può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a termine determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2.-In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei servizi facenti capo alla comunità montana.
Articolo 40
Compiti del direttore generale
1.-Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo gli impartirà il presidente.
2.-Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che alla stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnati.
3.-La durata dell’incarico non può eccedere quella del presidente, che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunitaria, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4.- Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal presidente al segretario e,in mancanza,al dirigente sentita la giunta comunitaria.
Articolo 41
Funzioni del direttore generale
1.-Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal presidente e dalla giunta.
2.-Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal presidente e dalla giunta;
c)- verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi proposto;
d)- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i concedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f)- riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al presidente eventuali provvedimenti in merito;
g)- promuove i procedimenti e adotta in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Articolo 42
Il Segretario della Comunità Montana

1. La Comunità ha un Segretario ed è nominato dal Presidente mediante contratto di diritto pubblico o privato e deve possedere i requisiti richiesti dalla legge per accedere al concorso per segretario comunale e provinciale;ove non venisse scelto dall'albo dei segretari comunali e provinciali, deve aver anche maturato una anzianità di almeno cinque anni di servizio in un ente territoriale in posizione equivalente a quella di dirigente o nella categoria “D”;
2.-Le modalità di reclutamento seguiranno le procedure previste dalla legge, dal regolamento statale, ove competente, e dal regolamento interno sull'ordinamento dei servizi e degli uffici ed eventualmente anche dal regolamento interno per la disciplina degli accessi all'impiego; il Segretario è inquadrato nella qualifica prevista in base alla organizzazione dell'Ente.
3. Qualora il Presidente decida di avvalersi di Segretari iscritti all'Albo nazionale (e sue articolazioni regionali, ove possibile e utile) dei segretari comunali e provinciali il Segretario prescelto sarà incardinato nell'ente con istituto giuridico.
4. Per la disciplina dello status e delle funzioni minime obbligatorie del Segretario si fa rinvio, analogamente e in quanto compatibile, alla legge statale in materia di segretari comunali e provinciali, al regolamento statale che dispone nella medesima materia, nonché ad ogni altra fonte, anche negoziale o di ente autonomo quale l'Agenzia per la gestione dell'Albo dei segretari, eventualmente abilitata a disporre in materia di segretari delle Comunità montane.
5. La disciplina delle funzioni ulteriori assegnate al segretario analogamente e compatibilmente a quanto previsto per i segretari comunali e provinciali ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. "d" del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché, più in generale, la conformazione del ruolo esercitato dal segretario nella Comunità montana sia rispetto agli organi politici, sia rispetto agli altri organi burocratici dell'Ente, sono disciplinate, in via prioritaria ma non esclusiva, nel regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici.
6-Le disposizioni di cui al comma uno trovano applicazione, relativamente alla nomina,dopo le dimissioni volontarie o per congedo del titolare della segreteria in forza alla comunità montana.

Articolo 43
Il Vice-Segretario

1 Il Presidente della Comunità può nominare, con le procedure previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un vicesegretario tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti per accedere al concorso per segretario comunale e provinciale purché inquadrati in categoria non inferiore alla "D".
2 Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo nell'esercizio delle stesse, nonché per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il vicesegretario svolge altresì tutte quelle funzioni indicate esplicitamente nel provvedimento di nomina che non contrastino con le disposizioni del presente statuto.

Articolo 44
I Dirigenti

1) Ai Dirigenti ed agli incaricati di funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 del D. Lgs. 267/00, di seguito tutti denominati dirigenti, spettano le funzioni di cui all'art. 108 del medesimo D. Lgs. ed in particolare la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno median:e autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi d'indirizzo politico dell'Ente e delle compatibilità degli stanziamenti di bilancio.
2) Nell'esercizio delle !oro funzioni, i Dirigenti pongono in essere provvedimenti denominati determinazioni datate e progressivamente numerate.
3) I Dirigenti sono direttamente responsabili del conseguimento degli obiettivi e dell'efficienza della gestione dei progetti e programmi loro affidati, nonché della gestione degli uffici e servizi posti sotto la loro direzione.
4) I Dirigenti, su delega del Presidente, possono rappresentare l'Amministrazione, presso Enti ed organismi, statali, regionali e locali.
5) I Dirigenti assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri d'iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge o, in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro, rientrano nella loro competenza; autorizzano le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed `i permessi al personale. adottano i provvedimenti di mobilità interna, sentiti i responsabili di servizio.
6) I Dirigenti sono tenuti ad attuare i provvedimenti ed ad osservare le disposizioni che nonostante il dissenso espresso vengano impartite per iscritto, salvo che non si tratti di atti vietati dalla legge penale.
7) Gli atti assunti dai Dirigenti, nell'ambito delle loro funzioni, sono definitivi.
8) L'attività dei Dirigenti è valutata secondo quanto previsto dalla vigente normativa e a mezzo di apposito nucleo di valutazione nominato dalla Giunta Comunitaria, in relazione alla tempestività e completezza con le quali sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto delle condizioni ambientali ed organizzative e della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Articolo 45
I Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi, sono nominati dal Presidente fra i dipendenti, assunti anche a tempo determinato sia con contratto di diritto pubblico che di diritto privato, inquadrati nella categoria più elevata.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, fra l'altro, le modalità e i criteri per la nomina e la revoca dei responsabili dei servizi.

Articolo 46
Copertura dei posti di dirigente

1. La copertura dei posti previsti nella dotazione organica del personale di area dirigenziale può avvenire con stipulazione di contratto a tempo determinato a seguito di procedura selettiva; in ogni caso i candidati dovranno possedere i requisiti previsti per l'accesso concorsuale pubblico.
2. Le modalità di selezione, i parametri base per il trattamento economico e la durata del contratto a tempo determinato sono precisati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere la possibilità di costituire contratti di lavoro a tempo determinato con dipendenti dell'amministrazione in possesso dei requisiti necessari per la copertura del posto.
4. Fuori dalla dotazione organica del personale e nei limiti previsti dalla legge potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato per qualifiche dirigenziali e per altri soggetti con alta specializzazione che dovranno comunque possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Articolo 47
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1.Per il conseguimento di obiettivi determinati il presidente può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità che definiscano l'oggetto, comprensivo degli indirizzi di massima e dei risultati attesi, le risorse assegnate, la durata ed il compenso della collaborazione.

TITOLO III: ORDINAMENTO FINANZIARIO E ONTABILE

Articolo 48
Autonomia finanziaria

1. La Comunità Montane ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunità montane.
2.La finanza della Comunità montana è costituita dalle entrate previste dalla legge.

Articolo 49
Il Tesoriere

1.La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria
2. Il Tesoriere della Comunità Montana è individuato secondo le procedure previste nel regolamento di contabilità.

Articolo 50
Il Revisore dei Conti

1-Il consiglio della Comunità Montana elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Revisore dei Conti scelto tra le categorie indicate dalla legge.
2.Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienza all'incarico ricevuto.
3.L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.
4.La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dall'Ufficio di Revisore.
5.La revoca della nomina è deliberata dall'Assemblea dopo la formale contestazione, da parte del Presidente, degli addebiti all'interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni successivi al ricevimento delle contestazioni.
6.Il compenso annuale del Revisore è determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con decreti ministeriali.
7.Il regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Revisore e l'esercizio delle funzioni.

TITOLO IV: PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 51
Principi generali e soggetti della partecipazione popolare

1. La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione e cooperazione.
2. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunitario o che vi si recano abitualmente per ragioni di lavoro, di studio, o in qualità di proprietari immobiliari o di utenti di servizi locali.

Articolo 52
Istanze, petizioni, proposte

1.Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della comunità montana;
b) per petizione: la richiesta presentata da un numero minimo di trecento cittadini diretta a porre all'attenzione dell'Assemblea una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di trecento cittadini o da cinque associazioni iscritte all'Albo di uno o più Comuni per l'adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente a un interesse collettivo, di competenza dell'Assemblea o della Giunta.
3. Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al Presidente dell’assemblea della Comunità Montana, devono contenere l'indicazione dell'interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.
4.Il Presidente del consiglio della comunità montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei venti giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l'interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana, ne dispone l'archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto. Per le istanze e le petizioni, anche se non di competenza della Comunità montana, ma di interesse collettivo, saranno sottoposte alla Conferenza dei Sindaci. Qualora ritenga che l'interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all'esame dell'organo competente, nella prima seduta utile. Delle decisioni dell'organo competente, da adottarsi non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione del Presidente, deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall'adozione.

Articolo 53
Consultazione popolare

1.Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, il consiglio o la Giunta della Comunità Montana può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.
2. Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione montana e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi:
a) questionari;
b) indagini per campione;
c) assemblee pubbliche;
d) consultazione delle associazioni di volontariato iscritte in apposito albo dei comuni.
e) altri strumenti analoghi di espressione delle opinioni anche ricorrendo a tecnologie informatiche e telematiche.
3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso, anche tramite l'affissione di manifesti in tutti i Comuni del territorio montano.
4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto a esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Articolo 54
Consultazione istituzionale

1.Il consiglio o la Giunta della Comunità Montana possono altresì indire apposite consultazioni degli eletti nei consigli comunali, attraverso:

- la convocazione di assemblee, anche per sub-aree che coinvolgano tutti i consiglieri o, per specifici argomenti, i membri delle commissioni consiliari interessate;

- la richiesta di pronuncia attraverso l'approvazione di ordini del giorno consiliari su specifici argomenti.

Articolo 55
Difensore Civico

1. La Comunità Montana promuove, anche attraverso convenzioni con i Comuni e/o la Provincia, le più opportune forme per la costituzione di un ufficio di difensore civico, previsto dall'articolo 11 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti attività dell'Ente.

2. Con apposito regolamento sono determinate, in particolare, le modalità e i requisiti di individuazione del difensore civico, le relative incompatibilità, le cause di cessazione della carica, le prerogative, le strutture a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell'Amministrazione e tra questa e gli altri enti aderenti.


TITOLO V: NORME TRANSITORIE FINALI


Articolo 56
Approvazione, modificazione ed entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto e le sue modificazioni sono deliberati dall'Assemblea della Comunità Montana, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e sue integrazioni e modificazioni.

2.Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio della Comunità Montana. Esso è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione a meri fini notiziali.

3. Sino alla entrata in vigore dello Statuto continuano ad applicarsi le norme dello Statuto preesistente, purché compatibili con le disposizioni di legge statali e regionali emanate successivamente alla sua approvazione.

Articolo 57
Regolamenti di attuazione dello Statuto

1.Il consiglio della Comunità Montana approva, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti in esso previsti salvo che la legge non disponga termini diversi. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

Articolo 58
Verifica dello Statuto

1.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'Assemblea della Comunità Montana procede alla verifica della sua attuazione, promuovendo anche consultazioni con i Comuni della Comunità Montana.

Articolo 59
Norme abrogate

1.-Con l’entrata in vigore del presente statuto, tutte le norme in contrasto derivanti da regolamenti o da atti si intendono abrogati a tutti gli effetti.

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Documento senza titolo

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