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COMUNITA’ MONTANA ALTO TIRRENO - VERBICARO
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione
n.04 del 27.02.2007 –Modificato e integrato con deliberazione
della Giunta n.______del _________________.
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1) Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto,
nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 165 del 2001
ed in relazione ai criteri determinati ai sensi dell’art.42
del D.Lgs. n.267/2000 con deliberazione commissariale n.
47 del 06.11.2006, disciplina i servizi e gli uffici della
Comunità Montana, al fine di accrescere l’efficienza
ed assicurare l’efficace soddisfacimento delle esigenze
dei cittadini e dei Comuni ad essa appartenenti.
Art. 2 – Distinzione delle competenze
1) La Comunità Montana esercita le sue funzioni in
rapporto di collaborazione e interdipendenza tra Organi
di Governo ed Organi borocratici nel rispetto del principio
di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione
dall’altro.
2) Compete agli Organi di Governo l’attività
di programmazione, indirizzo, direttiva, controllo e verifica
dei risultati della gestione, in particolare:.
-le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione
dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
-la definizione di obiettivi, priorità, piani, direttive
generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
-la individuazione delle risorse umane, materiale ed economico-finanziarie
da destinarsi alle diverse finalità e la loro ripartizione
tra le strutture di primo livello;
-la definizione de criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di prezzi, di canoni
e tariffe ed analoghi oneri a carico di associati o di terzi;
-le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti
da specifiche disposizioni;
3) Spetta agli Organi burocratici la realizzazione dei programmi
e dei progetti mediante l’esercizio della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, con assunzione della
responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi.
Art. 3 – Compiti degli Organi di Governo
Gli Organi di Governo esercitano le proprie attribuzioni
mediante:
(a) atti di pianificazione annuali e pluriennali (attività
di programmazione);
(b) atti recanti le linee entro cui deve essere esercitata
l’attività gestionale (attività di indirizzo);
(c) atti finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra
la gestione amministrativa e gli interessi pubblici (potere
di direttiva);
(d) atti finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico
nel caso in cui l’attività gestionale si realizzi
in difformità o in contrasto con i programmi dell’organo
politico (attività di controllo);
(e) atti di accertamento del risultato gestionale, in relazione
alla realizzazione dei programmi e dei progetti (potere
di verifica).
SEZIONE II – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 4 – Criteri di organizzazione
La struttura organizzativa della Comunità Montana
è informata, nel conseguimento di ottimali livelli
di efficienza, efficacia, ed economicità, in rapporto
ai bisogni dei cittadini e dei Comuni ad essa appartenenti,
ai seguenti criteri:
(a) gestione delle risorse umane secondo i principi stabiliti
dall’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
(b) ordinamento degli uffici secondo i criteri stabiliti
dall’art. 6 del D.Lgs. citato;
(c) trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa
e dei procedimenti;
(d) incentivazione della capacità di innovazione
del sistema organizzativo;
(e) programmazione del lavoro per obiettivi e per progetti;
(f) comunicazione dell’attività svolta e dei
relativi risultati agli Organi di Governo;
(g) parità e pari opportunità tra donne e
uomini nelle condizioni di lavoro, nell’accesso alla
formazione professionale e nella progressione di carriera;
(h) realizzazione di percorsi formativi e corsi di aggiornamento
permanenti per favorire le migliori condizioni di lavoro,
oltre a possibilità di progressione di carriera.
Art. 5 – Relazioni con le Organizzazioni
Sindacali
1) Ai sensi della normativa legislativa vigente e dei contratti
collettivi di lavoro, le relazioni sindacali tendono, nel
quadro della contrattazione, alla tutela ed al miglioramento
delle condizioni di lavoro e all’incremento dell’efficacia,
efficienza e produttività dell’attività
dell’Ente nel rispetto degli interessi degli utenti.
2) Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione,
correttezza trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel
rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari
degli uffici e dei servizi e delle autonome attività
e capacità di azione delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori.
3) All’interno dell’Ente la responsabilità
delle relazioni sindacali è affidata al Segretario
nel rispetto e per l’attuazione degli accordi di comparto
e decentrati..
4) In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare
i limiti posti dal D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 6 – Organizzazione dell’Ente
1)-La struttura organizzativa della Comunità Montana
si articola in Servizi.
2)-I Servizi, unità organizzative corrispondenti
alle materie di interesse dell’ente e deputate a svolgere
le attività amministrative rientranti nelle rispettive
competenze funzionali, conformemente alle norme del presente
regolamento, sono le seguenti:
a)- Servizio amministrativo
b)- Servizio finanziario
c)- Servizio tecnico urbanistico
d)- Servizio gestione catasto
3)-All’interno dei servizi possono essere istituiti
uffici, strutture strumentali, con funzioni di supporto
ai servizi, ferma restando la possibilità di delegare,
in favore dei responsabili da parte del responsabile del
servizio cui fanno capo, lo svolgimento di specifici compiti.
4)-In ordine a modifiche della struttura organizzativa ed
alla eventuale istituzione di uffici dispone, in conformità
agli indirizzi programmatici dell’amministrazione
e sentito il Segretario dell’ente, la Giunta comunitaria,
che definisce anche gli ambiti di competenza di ciascuna
unità organizzativa.
5)-L’assetto organizzativo, elemento di individuazione
a vari livelli e per materie, non costituisce fonte di rigidità
organizzativa, ma sostanziale ed efficace strumento di gestione
e di attuazione degli indirizzi programmatici.
ART.7 – Dotazione organica
1) La Comunità Montana determina l’organizzazione
e la disciplina degli uffici e dei servizi, nonché
la consistenza e le variazioni della dotazione organica,
in funzione delle seguenti finalità:
a) accrescere l‘efficienza dell’amministrazione;
b) razionalizzare il costo del lavoro, contenendone la spesa
complessiva in relazione alle necessità di bilancio;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
2) La dotazione organica, approvata con delibera commissariale
n. 28 del 03 novembre 2005 e confermata con delibera commissariale
n.03 del 13 gennaio 2006, è riportata nell’allegato
“A” al presente regolamento.
3) Viene attribuita massima importanza alla formazione,
all’aggiornamento ed al perfezionamento professionale
del personale dipendente, da assicurarsi secondo le disposizioni
contrattuali vigenti. In attuazione concreta delle pari
opportunità, viene garantita la valorizzazione delle
competenze e delle professionalità anche nei processi
direzionali e decisionali.
Art. 8 – Assegnazione del Personale
1) L’assegnazione del personale alle posizioni di
lavoro previste dalla dotazione organica, nelle diverse
articolazioni della struttura, viene effettuata nel seguente
modo:
(a) il Presidente della Comunità Montana nomina con
specifico decreto i Responsabili dei servizi formalmente
istituiti, secondo le procedure di cui all’art. 24
e seguenti e, sentito il Segretario, assegna ai singoli
servizi le altre unità di personale secondo i programmi
definiti dall’Amministrazione e le esigenze prioritarie
di funzionalità dei settori stessi;
(b) nell’ambito delle dotazioni assegnate a ciascun
settore, il Responsabile ad esso preposto provvede alla
ripartizione del personale ai singoli uffici e dei relativi
compiti nel rispetto del D.Lgs. n. 165/2001;
2) Analogamente si procede in caso di modifica delle nomine
e delle assegnazioni.
3) Nelle procedure di assegnazione è possibile tener
conto di eventuali richieste del personale dipendente.
4) Qualora sia necessario soddisfare esigenze funzionali
a seguito di eventi contingenti o non prevedibili, limitatamente
al perdurare degli stessi, è possibile procedere
ai necessari spostamenti temporanei nel rispetto delle disposizioni
su indicate.
Art. 9 – Servizi obbligatori
1) Sono quelli specificatamente previsti da disposizioni
normative Nazionali e Regionali, nonché da norme
regolamentari.
2) La composizione, le modalità di funzionamento
ed i compiti da attribuire a detti Servizi sono disciplinati
con apposite deliberazioni della Giunta, facendo proprio
eventualmente quanto dettato dalle disposizioni istitutive.
Art. 10 – Unità Operative
1) Il Presidente può istituire specifiche Unità
Operative allo scopo di coordinare progetti ed iniziative
di particolare valenza e con orizzonte temporale limitato.
2) Nel provvedimento istitutivo il Presidente indica:
(a) le ragioni che giustificano l’istituzione dell’Unità;
(b) gli obiettivi da perseguire;
(c) i termini entro i quali gli obiettivi devono essere
raggiunti;
(d) il Responsabile;
(e) il personale da assegnare;
(f) le risorse finanziarie attribuite, commisurate agli
obiettivi ed al tempo previsto per il loro raggiungimento.
3) Entro 30 giorni dall’istituzione, il Responsabile
è tenuto a presentare al Presidente il relativo programma
di lavoro.
Art. 11 – Ufficio di Staff
1) L’Ufficio di Staff è costituito da un’Unità
Operativa, la cui costituzione è individuata nella
struttura della Comunità Montana, sufficientemente
snella e posta in posizione di autonomia rispetto ai servizi.
Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo,
potranno essere costituiti Uffici di Staff particolari posti
alle dirette dipendenze del Presidente, della Giunta o degli
Assessori.
2) Possono far parte dell’Ufficio dipendenti dell’Ente
o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato,
purchè l’Ente non abbia dichiarato il dissesto
e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all’art. 242 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000
n. 267.
3) Il trattamento economico per i collaboratori esterni,
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali,
può essere integrato, con provvedimento motivato
della Giunta, da un’indennità ad personam commisurata
alla specifica qualificazione professionale e culturale,
in relazione alle specifiche competenze.
Art. 12 – Servizio finanziario
Le funzioni generali di amministrazione, di gestione, di
coordinamento e di controllo delle attività finanziarie
dell’Ente, in ossequio all’art. 153, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, sono affidate al servizio
finanziario.
Art. 13 – Conferenza dei Responsabili
1) Può essere istituita, al fine di garantire il
coordinamento dei responsabili di servizi e di ufficio,
la “Conferenza dei Responsabili”.
2) La competenza in ordine alla istituzione della conferenza
dei responsabili è della Giunta su proposta del Presidente
della Comunità Montana, sentito il Segretario, cui
è affidata la presidenza.
3) Della Conferenza fanno parte oltre al Segretario, i Responsabili
dei servizi ed i Responsabili degli uffici.
4) Il Presidente ha facoltà di integrare la Conferenza
disponendo la partecipazione di altri dipendenti della Comunità.
5) La Conferenza può operare anche solo con la presenza
di una parte dei suoi membri.
6) La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive
in ordine all’assetto organizzativo ed alle problematiche
gestionali di carattere intersettoriale.
7) In particolare, la Conferenza:
(a) verifica l’attuazione dei programmi ed accerta
la corrispondenza dell’attività gestionale
con gli obiettivi programmatici e definiti dagli Organi
di Governo;
(b) decide sulle semplificazioni procedurali che interessano
più articolazioni della struttura;
(c) propone l’introduzione delle innovazioni tecnologiche
per migliorare l’organizzazione del lavoro;
(d) se richiesti, rilascia pareri consultivi in relazione
all’adozione e modificazione di norme statutarie e
di Regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione;
8) La convocazione della Conferenza è disposta dal
Segretario di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la
necessità, ovvero su richiesta del Presidente della
Comunità Montana. In quest’ultimo caso alla
Conferenza partecipano, qualora richiesti, anche gli Assessori
divenendo così uno strumento di raccordo e di confronto
tra Organo di Governo dell’Ente e apparato burocratico.
Delle riunioni, di norma, viene redatto verbale da componente
designato dal Presidente.
9) Il Presidente della Comunità Montana ha libera
facoltà di intervenire alle riunioni della Conferenza.
Art. 14 – Gruppi di Lavoro
1) Possono essere istituiti Gruppi di Lavoro intersettoriali
qualora ciò si renda necessario al fine di curare
in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino
l’apporto di professionalità qualificate e
differenziate.
2) La competenza in ordine all’istituzione del gruppo
di lavoro è della Giunta su proposta del Presidente
della Comunità Montana, sentito il Segretario, cui
è affidato il coordinamento del gruppo medesimo.
3) La responsabilità della gestione delle risorse
è del Coordinatore del gruppo, fermo restando che,
relativamente a ciò, egli dovrà attenersi
alle procedure di consultazione degli altri membri del Gruppo
di Lavoro eventualmente previste nell’atto istitutivo.
Art. 15 – Il Nucleo di Valutazione
1) Per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia
della gestione dell’Ente e dei risultati conseguiti,
è istituito il Nucleo di Valutazione, il quale opera
in condizione di autonomia e risponde esclusivamente al
Presidente della Comunità Montana e alla Giunta.
2) Con proprio specifico provvedimento la Giunta stabilisce
i criteri di funzionamento.
3) Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario,
che lo presiede, e da due professionisti esperti nelle materie
di controllo di gestione e delle tecniche di valutazione,
da nominarsi con specifico decreto del Presidente della
Comunità Montana per un periodo triennale rinnovabile.
Nello stesso provvedimento di nomina, il Presidente determina
il trattamento economico spettante ai componenti. Il Segretario
si astiene dalle deliberazioni, allorquando si tratti di
affari rientranti nella sfera di competenza della propria
attività.
4) Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e può
richiedere, nella forma orale o scritta, informazioni agli
Uffici.
5) Il Nucleo valuta i risultati dell’attività
dei Responsabili di servizi e degli uffici sulla scorta
di criteri che informano i sistemi di valutazione, determinati
in via preventiva.
6) La valutazione – sulla base di una relazione redatta
da ciascun Responsabile di servizio entro il 15 gennaio
dell’anno successivo- ha per oggetto l’attività
svolta dalla struttura nell’anno di riferimento in
correlazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati e alle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente disponibili.
7) L’esito della valutazione è comunicato dal
Segretario all’interessato, il quale può presentare
propria memoria nel termine di 15 gg. dalla comunicazione.
Il risultato negativo può determinare, previe controdeduzioni,
la revoca della funzione di responsabilità o la perdita
della retribuzione accessoria, ferme restando le disposizioni
in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa,
contabile e disciplinare previste per i dipendenti pubblici.
L’esito della valutazione riguardante il Segretario
è strasmesso dal componente anziano del Nucleo di
valutazione.
8) L’esito della valutazione periodica è riportato
nel fascicolo personale ed è tenuto in conto in sede
di affidamento degli incarichi.
SEZIONE III- IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA’
MONTANA
Art. 16 – Status
1) La Comunità Montana è dotata di un Segretario
dirigente, proprio dipendente, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, incardinato nella dotazione
organica.
2) Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente dell’Ente.
Art. 17 – Trattamento Economico
1) Al Segretario si applica il trattamento economico previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all’area
della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie locali,
tempo per tempo vigente.
2) Nel caso in cui non venga nominato il Direttore Generale,
per lo svolgimento delle relative funzioni, al Segretario
viene corrisposta una specifica indennità la cui
misura è determinata dall’Ente.
Art. 18 – Funzioni
Il Segretario, in particolare :
(a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico – amministrativa nei confronti degli Organi
dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
(b) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli Organi di Governo dell’Ente, secondo le direttive
impartite dal Presidente e dalla Giunta, sovrintendendo,
attraverso la direzione ed il coordinamento della struttura
organizzativa, alla gestione complessiva dell’Ente;
(c) predispone, in particolare, il piano dettagliato degli
obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo
di gestione sulla scorta degli atti di pianificazione annuali
e pluriennali redatti ed approvati;
(d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli assegnatari
di incarichi dirigenziali, ove conferiti, coordinandone
le attività;
(e) esercita le funzioni previste dall’art. 97 - 4°
comma - del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
(f) svolge attività propositiva nei confronti degli
Organi dell’Ente;
(g) adotta gli atti di amministrazione e gestione del personale
ai sensi del successivo art. 39;
Art. 19 – Vice Segretario
1) Il Presidente dell’Ente, previa deliberazione di
giunta, può nominare un Vice Segretario, cui compete
collaborare fattivamente con il Segretario nell’esercizio
delle sue proprie funzioni, nonché sostituirlo in
caso di assenza od impedimento. Il Vice Segretario è
nominato tra i dipendenti inquadrati in categoria “D”
in possesso di titoli che consentono l’accesso al
concorso di Segretario Comunale. L’incarico viene
espletato dal dipendente individuato in aggiunta alle mansioni
proprie d’ufficio.
2) Fino all’attuazione del 1^ comma, in caso di assenza
o impedimento del Segretario, le funzioni sono affidate
ad un Segretario Comunale a scavalco.
Art.19 bis- Disciplina transitoria
1-Nelle more della piena attuazione del precedente
art.16, comma 1, fatta salva l’applicazione dell’art.110
del d.lgs. n.267/2000, entro il limite temporale di cui
all’art.19, comma 6, del D.lgs. n.165/2001, può
essere costituito contratto di lavoro a tempo determinato
con dipendente dell’amministrazione della Catg.D,
che sia in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
e che abbia conseguito una particola qualificazione professionale,
desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate presso
pubbliche amministrazioni ivi compresa quella che conferisce
l’incarico, per lo svolgimento delle funzioni in capo
alla figura professionale di Segretario dirigente.
2-La costituzione del contratto avviene nel rispetto della
seguente procedura:
-deliberazione della Giunta
-provvedimento presidenziale di conferimento dell’incarico
-stipula del contatto individuale di lavoro
3- La stipula del contratto individuale comporta la contestuale
collocazione del dipendente interessato, per tutta la durata
del contratto medesimo, in posizione di aspettativa, senza
assegni ed utile ai fini dell’anzianità di
servizio come previsto dall’art.19 comma 6 del d.lgs.
15/2001 e della dichiarazione congiunta di cui al CCNL del
comparto regioni autonomie locali-area della dirigenza-
del 22.02.2006.
4- Per quanto al trattamento economico, per tutto il periodo
di durata del contratto trova applicazione il CCNL per il
personale degli enti locali-area della dirigenza- tempo
per tempo vigente e la disciplina dell’art.19 comma
6 penultimo periodo del d.lgs.165/2001.
5- E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale del
contratto.
SEZIONE IV - IL DIRETTORE GENERALE
Art. 20 – Qualificazione
1) In applicazione del primo comma dell’art. 108 del
D.Lgs. 18/8.2000, n. 267, e dell’art.39 dello statuto,
il Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione
della Giunta, può nominare un Direttore Generale.
2) Il Direttore Generale ha funzioni di direzione, pianificazione
e controllo ed è alla diretta dipendenza del Presidente.
3) Il Direttore Generale cura la pianificazione e l’introduzione
di misure operative idonee a migliorare l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità dei servizi
e dell’attività amministrativa. Assicura altresì
l’unitarietà e la coerenza dell’azione
dei Responsabili di Servizio nell’attuazione degli
obiettivi programmatici nel rispetto degli indirizzi dettati
dagli organi di governo.
4) Nel caso di nomina del Direttore Generale le funzioni
in capo al Segretario e di cui all’art. 18, lettere
b), c), d), e g), vengono assegnate al Direttore Generale.
5) Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato,
le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente,
ai sensi dell’art.39 dello statuto comunitario, al
Segretario.
Art. 21 – Nomina e revoca
1) La nomina del Direttore Generale è disposta mediante
contratto a tempo determinato e rinnovabile.
2) La durata dell’incarico non può eccedere
quella del mandato del Presidente.
3) Può essere nominato Direttore Generale che abbia
i seguenti requisiti:
(a) cittadinanza italiana;
(b) possesso del diploma di laurea;
(c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o
nell’area direttiva presso pubbliche amministrazione
o Enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche
e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale
con relativa iscrizione all’albo ove necessario.
4) Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la
pubblicazione all'albo pretorio e la sottoscrizione del
contratto di lavoro.
5) Il contratto stabilisce il trattamento economico, nonché
i casi di risoluzione anticipata del rapporto, e prevede
in ogni caso il recesso in relazione alla cessazione della
carica del Presidente.
6) Il Direttore Generale è revocato dal Presidente,
previa deliberazione della Giunta.
Art. 22 – Responsabilità e competenze
del Direttore Generale
1) Il Direttore Generale risponde al Presidente ed alla
Giunta riguardo a:
(a) la coerenza e funzionalità del piano economico
di gestione alle finalità dell’Ente;
(b) il raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici
definiti dal Presidente e dalla Giunta;
(c) lo sviluppo di modalità operative e gestionali
e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci
ed economici.
2) Il Direttore Generale svolge in particolare le seguenti
funzioni:
(a) sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo
livelli ottimali di efficienza, di efficacia, e di economicità;
(b) predispone la proposta del piano esecutivo di gestione;
(c) sovrintende e verifica la attuazione delle deliberazioni
del Consiglio e della Giunta;
(d) ogni altra funzione prevista dallo statuto o indicata
nel provvedimento di nomina;
3) Il Direttore Generale svolge i propri compiti attraverso:
(a) gestione della pianificazione e controllo (piano economico
di gestione e controllo di gestione);
(b) gestione dei sistemi informativi e dei servizi statistici;
(c) gestione e verifica di progetti di sviluppo organizzativo;
(d) gestione di provvedimenti di mobilità intersettoriale
del personale;
4) Annualmente, prima dell’approvazione del bilancio
preventivo, il Direttore Generale valuta l’adeguatezza
della struttura organizzativa ai programmi dell’Amministrazione
e alle risorse umane, economiche e strumentali disponibili
e propone alla Giunta, in sede di programmazione delle assunzioni,
l’adozione dei provvedimenti correlati, anche con
riferimento alla gestione diretta ed indiretta dei servizi.
Art. 23 –Rapporti con gli organi e con gli
uffici
1) Il Direttore Generale dipende funzionalmente dal Presidente
e collabora con gli altri organi dell’Ente per il
conseguimento del risultato amministrativo.
2) Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio
delle funzioni assegnate, i Responsabili dei Settori in
rapporto funzionale e gerarchico.
3) Nel caso in cui le due figure non coincidano, i rapporti
tra il Direttore ed il Segretario sono ispirati ad autonomia
e distinzione dei ruoli e sono in tal senso disciplinati
dalla Legge, dai Regolamenti e specificati dal Presidente
nel provvedimento di nomina del Direttore.
4) Il Direttore può richiedere al Segretario consulenza
ed assistenza giuridico-amministrativa.
SEZIONE V - I RESPONSABILI DI SETTORE
Art. 24 – Responsabilità di servizio e di ufficio
1) L’incarico di Responsabile di servizio è
conferito dal Presidente della Comunità Montana con
proprio decreto e possono essere confermati in relazione
agli obiettivi di cui all’art. 3 e sulla base dei
referti del Nucleo di Valutazione, tenendo conto dei seguenti
criteri:
(a) criterio dell’opportunità organizzativa:
gli incarichi sono attribuiti in correlazione alle esigenze
di organizzazione;
(b) criterio della temporaneità: hanno durata determinata
e sono rinnovabili entro i limiti temporali del mandato
del Presidente;
(c) criterio della personalità: sono conferiti tenendo
conto delle attitudini, dei risultati conseguiti, dei curricula
professionali;
(d) criterio dell’accesso esterno: in assenza di professionalità
presenti all’interno dell’Ente possono essere
conferiti anche a soggetti esterni, al di fuori della dotazione
organica, mediante stipula di contratti a tempo determinato,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, in misura complessivamente non superiore al 5%
del totale della dotazione organica , a termini dell’art.
110 secondo comma del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm..
2) Per l’esercizio dell’attività di Responsabile
di servizio viene assegnata dal Presidente un’indennità
nei limiti stabiliti dal C.C.N. di lavoro, tempo per tempo
vigente.
3) Gli incarichi di Responsabile di ufficio sono attribuiti
dai Responsabili dei servizi cui fanno capo, secondo i criteri
indicati nel presente articolo, lettere a), b) e c).
4) Ai Responsabili degli uffici è corrisposto un
compenso, da determinarsi preventivamente ed in sede di
contrattazione decentrata, ai sensi dell’art.36 del
c.c.n.l. del 22 gennaio 2004.
Art. 25 – Dell’incarico
1) L’incarico di Responsabile di Servizio è
conferito a tempo determinato e non può avere comunque
durata superiore a quella del mandato del Presidente della
Comunità Montana.
2) L’incarico, all’atto della naturale scadenza
che coincide con la scadenza del mandato presidenziale,
è da ritenersi prorogato sino a quando non si dispone
in ordine a nuovo incarico;
3) L’incarico può essere revocato, con provvedimento
motivato dallo stesso Presidente:
(a) per inosservanza delle direttive impartite dal Presidente
della Comunità Montana;
(b) per inosservanza delle direttive dell’Assessore
di riferimento;
(c) per inosservanza delle direttive e delle disposizioni
del Segretario e/o del direttore generale;
(d) per risultati negativi nella gestione tecnica o amministrativa;
(e) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
(f) per responsabilità grave o reiterata;
(g) negli altri casi disciplinati dal Contratto Collettivo
di Lavoro;
(h) per motivate ragioni organizzative e produttive;
4) L’incarico, prima della naturale scadenza, può
essere modificato o revocato quando, per esigenza di carattere
funzionale ed organizzativo si intenda diversamente articolare
la struttura organizzativa.
5) L’incarico di responsabile di ufficio non può
avere durata superiore ad un anno ed è rinnovabile.
Art. 26 – Sostituzione dei Responsabili dei
Servizi
1) Per assenze di breve durata, o comunque non superiori
a 30 (trenta) giorni continuativi, le funzioni sostitutive
del Responsabile di Servizio assente od impedito, ove non
sia stato nominato il Direttore generale, restano affidate
al Segretario.
2) Ove il periodo di assenza sia superiore a quello sopra
indicato, o nel caso in cui il Segretario o il direttore
generale risultino impediti , le funzioni vengono affidate
con specifico provvedimento presidenziale ad altro Responsabile
di Servizio;
3) Per l’esercizio delle funzioni sostitutive di cui
al presente articolo non sono attribuiti trattamenti economici
aggiuntivi.
Art. 27 – Responsabilità e competenze
dei Responsabili di Servizio
1) I Responsabili di Servizi rispondono riguardo a:
(a) la coerenza dei piani settoriali alle finalità
del piano economico di gestione;
(b) il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PEG;
(c) l’attivazione, nell’ambito del Servizio,
dei progetti innovativi riguardanti il miglioramento della
efficienza ed efficacia della organizzazione e della gestione;
(d) la trasparenza, semplicità e correttezza dei
procedimenti;
(e) le responsabilità dei procedimenti assegnati
di cui all’art. 5 della legge 07/08/1990 n. 241 e
ss.mm..
2) Per l’espletamento dei propri compiti ai Responsabili
di Servizio sono attribuite, con piena autonomia gestionale
le seguenti competenze:
(a) proposta annuale del budget e del programma di lavoro
settoriale e di eventuali variazioni;
(b) proposta di progetti di riorganizzazione interna del
servizio;
(c) coordinamento di progetti e programmi settoriali e gestione
dei poteri di spesa nell’ambito del budget assegnato;
Art.28 – Competenze del Presidente in materia
di personale
Restano ferme in capo al Presidente della Comunità
Montana in materia di personale:
(a) la nomina dei Responsabili di Servizio;
(b) l’istituzione di Unità operative e dell’Ufficio
di Staff di cui ai precedenti artt. 10 e 11;
(c) la nomina del Responsabile del procedimento di attuazione
dei lavori pubblici;
(d) l’individuazione del Responsabile dei Servizi
informativi automatizzati, se previsto;
(e) l’individuazione dei collaboratori degli uffici
posti alle dirette dipendenze Sue, della Giunta o degli
Assessori;
SEZIONE VI - DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
Art. 29 – Incarichi esterni entro la dotazione
organica
1) Gli incarichi di responsabili di servizio possono essere
conferiti a soggetti esterni dotati di professionalità
ed esperienza, con contratto a tempo determinato di diritto
pubblico ovvero, eccezionalmente e con deliberazione motivata,
con contratto di diritto privato.
2) La nomina è effettuata nel rispetto della seguente
procedura:
(a) valutazione del curriculum e dei requisiti culturali
e professionali;
(b) provvedimento presidenziale di nomina;
(c) stipula del contratto.
3) La durata di tali contratti non può eccedere il
mandato del Presidente in carica al momento del conferimento:
Art. 30 – Incarichi esterni al di fuori della
dotazione organica
1) In assenza di professionalità analoghe presenti
all’interno dell’Ente possono essere conferiti
incarichi esterni al di fuori della dotazione organica,
entro il limite del suo 5%, con la medesima procedura di
cui all’articolo precedente.
2) Il trattamento economico è pari a quello previsto
dai contratti collettivi nazionale e decentrato per il personale
degli Enti Locali e può essere integrato con provvedimento
motivato della Giunta, da una indennità ad personam
commisurata alla specifica qualificazione e culturale, anche
in considerazione della temporaneità del rapporto
e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali.
3) Il trattamento economico e le eventuali indennità
ad personam non sono imputati al costo contrattuale del
personale e, pertanto, i relativi oneri restano esclusi
dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato
e dal computo delle spese.
Art. 31 – Regime giuridico del contratto
a tempo determinato
1) La stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo
precedente da parte del dipendente di una pubblica amministrazione
determina la automatica risoluzione alla stessa data del
preesistente rapporto di lavoro. Tuttavia l’amministrazione
di provenienza è tenuta a termini dell’art.
110, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, a riassumere il dipendente
che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla cessazione
del rapporto contrattuale, a condizione che sussista la
vacanza del posto in organico, ovvero alla data di successiva
disponibilità dello stesso, senza alcun termine temporale
di scadenza.
2) Alla stipulazione del contratto provvede il Segretario
dell’Ente, il quale, nel rispetto degli articoli precedenti,
prevederà espressamente:
(a) la durata dell’incarico;
(b) i programmi affidati, con indicazione dei tempi di esecuzione;
(c) l’entità del compenso;
(d) l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio
e la menzione della sussistenza di responsabilità
civile, penale e contabile connesse all’espletamento
dell’incarico;
(e) la sussistenza di incompatibilità a svolgere
contemporanee attività di lavoro subordinato ovvero
attività professionali in conflitto con gli interessi
dell’Ente;
(f) le ipotesi di risoluzione anticipata.
Art. 32 – Attribuzione temporanea di mansioni
superiori
1) Per obiettive esigenze di sevizio il dipendente può
essere adibito a mansioni superiori intendendo come tali
l’attribuzione in modo prevalente sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale di compiti propri
della qualifica immediatamente superiore.
2) Le mansioni superiori sono attribuibili, ai sensi dell’art.52
del D.Lgs. n.165/2001, esclusivamente nei casi di:
(a) vacanza di posto in organico, per non più di
sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state
avviate le procedure per la copertura dei posti. In tal
caso, immediatamente e comunque nel termine massimo di 90
giorni dalla data della proroga, devono essere avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti;
(b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza
per ferie, per la durata dell’assenza.
3) In tali casi, il lavoratore ha diritto, per il periodo
di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la
qualifica superiore.
4) Al di fuori delle ipotesi di cui sopra l’assegnazione
alle mansioni superiore è nulla, ma al lavoratore
è corrisposta la differenza di trattamento economico
con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l’assegnazione risponde personalmente del maggiore
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
Art. 33 – Incarichi esterni per obiettivo
1) La Giunta Esecutiva può disporre l’affidamento
a professionisti esterni di incarichi professionali o di
consulenza per il perseguimento di obiettivi o lo svolgimento
di compiti specifici, coerenti con gli obiettivi prefissati
ed ai quali non si può far fronte con il personale
di servizio.
Art. 34 – Conferimento di incarichi extraufficio
1) L’amministrazione può conferire ai propri
dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, solo se espressamente previsti o disciplinati da
legge o altra fonte normativa.
2) Il conferimento è disposto in funzione della specifica
professionalità, si da escludere incompatibilità
di diritto e di fatto nell’interesse del buon andamento
dell’amministrazione.
3) L’incarico è conferito dalla Giunta Esecutiva,
nel rispetto dei seguenti criteri:
(a) inesistenza di analoga funzione interna;
(b) economicità rispetto ai costi dell’incarico
esterno;
(c) espletamento al di fuori dell’orario di lavoro;
(d) occasionalità e temporaneità della prestazione;
(e) connessione alla specifica preparazione del dipendente.
4) L’espletamento delle attività professionali
per le quali è richiesta l’iscrizione ai rispettivi
albi di appartenenza, svolte nell’ambito delle attività
d’ufficio dai professionisti dipendenti della Comunità,
è riconosciuto sia sotto l’aspetto normativo
che economico nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 35– Autorizzazioni agli incarichi conferiti
da terzi
1) Al di fuori della ipotesi di trasformazione del rapporto
a tempo parziale, al personale è fatto divieto di
svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinata
o autonomo senza la preventiva autorizzazione. La richiesta
di autorizzazione si intende accolta ove entro trenta giorni
dalla sua presentazione non venga motivatamente respinta.
2) L’autorizzazione è rilasciata dal Presidente
nel rispetto dei seguenti criteri:
(a) svolgimento della prestazione fuori dell’orario
di lavoro;
(b) revocabilità in caso di pregiudizio alle esigenze
di buon andamento dell’amministrazione e al rendimento
del dipendente;
(c) divieto di svolgimento all’interno dell’Ente
e con utilizzazione di strutture, attrezzature o personale
dell’Ente stesso;
(d) connessione alla specifica preparazione professionale
del dipendente.
3) Solo eccezionalmente, se espletata nei confronti di Enti
Pubblici, può essere concessa autorizzazione interessante
anche l’orario di servizio.
4) L’autorizzazione è sospesa o revocata nel
caso di violazione dei presupposti indicati.
5) L’esercizio di incarichi esterni privi di autorizzazione
costituisce giusta causa di recesso per i rapporti disciplinati
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e causa di
decadenza dall’impiego per il restante personale,
sempre che le prestazioni per le attività di lavoro
subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di
impiego con l’amministrazione di appartenenza non
siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato
o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo
di lucro. Le procedure per l’accertamento delle cause
di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio
fra le parti.
6) Ai fini dell’attuazione dell’anagrafe delle
prestazioni, disciplinate dall’art. 24 della legge
30 dicembre 1991 n. 412, i soggetti pubblici o privati che
conferiscono un incarico al dipendente sono tenuti a farne
immediata comunicazione alla Comunità Montana, con
indicazione, in ragione d’anno, degli emolumenti conferiti
e corrisposti e degli aggiornamenti inerenti l’espletamento
dell’incarico.
7) L’Ente è tenuto a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica – tutte le notizie relative agli incarichi,
sia direttamente conferiti che autorizzati. L’aggiornamento
dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento
al 31 dicembre di ciascun anno.
SEZIONE VII - FUNZIONI E ATTIVITA’ GESTIONALI
Art. 36 – Competenze dei Responsabili di
Servizio
1) Ai Responsabili di servizio fanno capo tutte le competenze
di natura gestionale previste dall’art.107, commi
2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 non attribuite al Segretario
o al Direttore generale dal presente regolamento o dal Presidente.
2) Destinatari dell’attività propositiva sono
il Presidente ed eventualmente il componente l’Organo
Esecutivo di riferimento.
3) L’attività propositiva si distingue, sulla
base della competenza per materia, in:
a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo,
quali indirizzi generali di governo, bilancio di previsione,
relazione revisionale e programmatica, piano esecutivo di
gestione ed altri atti di programmazione, indirizzo e direttiva;
b) proposte di deliberazioni relativamente ad atti amministrativi
di competenza dell’Organo Rappresentativo e dell’Organo
Esecutivo;
c) proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate
con piano esecutivo di gestione;
4) I Responsabile di servizio possono presentare proposte
di deliberazioni all’Organo Esecutivo ed all’Organo
Rappresentativo, per il tramite del Segretario, qualora
esse abbiano il carattere obbligatorio.
5) In ogni caso, destinatario della proposta è solo
il Presidente dell’Organo esecutivo o dell’Organo
Rappresentativo ovvero il componente dell’Organo esecutivo
di riferimento.
6) Ai Responsabili di Servizio competono anche funzioni
di programmazione di secondo livello o di subprogrammazione,
ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi
deliberati dagli organi di governo, da attuarsi attraverso
il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
Art.37- Procedure di gara
Sono espressamente e inderogabilmente attribuite alla competenza
dei Responsabili di Servizio le procedure di gara . In particolare:
a) la presidenza e/o la partecipazione alle commissioni
di gara, cioè alle procedure volte a selezionare
una pluralità di offerte per l’esecuzione di
opere o la gestione di servizi. In particolare la presidenza
compete al Responsabile del settore al cui beneficio è
indetta la gara;
b) la responsabilità delle procedure di appalto,
cioè di tutto il procedimento che conduce alla scelta
del contraente. Le fasi dell’adozione dei provvedimenti
di indizione del bando di gara, della pubblicazione, degli
atti finali di aggiudicazione;
d) la stipulazione dei contratti, cioè la costituzione
quale parte contraente nei rapporti con privati ed enti
esterni, mentre restano di competenza degli Organi di Governo
le convenzioni riguardanti l’assunzione di obblighi
tra enti territoriali, quali quelle di cui agli artt. 30
e 31 del D.Lgs. 267/2000. L’individuazione del funzionario
competente alla stipulazione, tranne che nei casi di coincidenza
tra responsabile di settore e Segretario dell’ente
ufficiale rogante, avviene con il criterio della simmetria
con la funzione cui il contratto si riferisce.
Art. 38 – Gli atti di gestione finanziaria
1) Sono di competenza burocratica gli atti di gestione finanziaria,
cioè tutti gli atti funzionali all’attuazione
delle fasi dell’entrata e della spesa.
2) Rientrano, in particolare, tra gli atti di gestione finanziaria:
(a) i provvedimenti di accertamento e di riscossione delle
entrate;
(b) i procedimenti di recupero dei crediti;
(c) gli atti di autorizzazione e impegni di spesa;
(d) gli atti di liquidazione e di pagamento.
3) I provvedimenti di gestione finanziaria assumono la veste
di atti monocratici. Quelli di cui alla predetta lettera
(c) vengono definiti “determinazioni” ai sensi
dell’art. 183 - 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 39 – Atti di Amministrazione e Gestione
del Personale
1) Gli atti di amministrazione e gestione del personale
sono, in particolare, i seguenti :
(a) la verifica dell’organizzazione del lavoro e la
introduzione di miglioramenti organizzativi;
(b) i provvedimenti di mobilità interna;
(c) la gestione del budget di risorse di salario accessorio
dei dipendenti;
(d) l’analisi e la proposizione dei fabbisogni di
formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti;
(e) le sanzioni disciplinari nei confronti del personale;
(f) l’indizione dei concorsi e delle prove selettive;
(g) l’approvazione dei bandi di concorso e delle selezioni;
(h) la responsabilità delle procedure di concorso;
(i) la stipula dei contratti individuali di lavoro;
(j) la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative;
(k) la presidenza delle commissioni di concorso;
(m)l’autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario
e missioni;
(n) l’assegnazione temporanea di mansioni superiori;
2) I trattamenti accessori e incentivanti al personale dipendente,
finalizzati all’efficienza ed al miglioramento della
qualità dei servizi, con verifiche periodiche e/o
a consuntivo, sono attribuiti con le modalità di
cui al contratto collettivo di comparto decentrato integrativo
dell’ente.
Art. 40– Provvedimenti di autorizzazione e
concessione
1) Compete ai Responsabili di Servizio l’emanazione
degli atti amministrativi concretantesi in manifestazioni
di volontà, anche discrezionali, come le autorizzazioni,
le ingiunzioni, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi,
altri atti di consenso comunque denominati, comprese le
concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali, il
cui corrispettivo sia predeterminato con tariffa.
2) Nei casi in cui il provvedimento autorizzatorio può
essere sostituito dalle denuncia di inizio di attività,
a termini dell’art. 19 della legge 07/08/1990 n°
241, al Responsabile di Servizio è conferito il potere
di diniego, da esercitare nel termine di 60 gg., ove manchi
l’esistenza dei presupposti per l’esercizio
dell’attività.
3) Nei casi in cui la domanda di rilascio dell’atto
autorizzatorio si consideri accolta, fatta salva, la facoltà
di annullamento dell’assenso a termini dell’art.
20 della legge n. 241/1990, al Responsabile di Servizio
è attribuito il potere di esercitare il diniego o
l’annullamento dell’atto di assenso.
4) Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo i Responsabili hanno il dovere di conformarsi ai
criteri predeterminati dalla legge e dai Regolamenti oltrechè
agli atti di indirizzo emanati dagli Organi di Governo.
5) Relativamente alla materia disciplinata da presente articolo,
sussiste altresì in capo ai Responsabili il dovere
della comunicazione alla Giunta della Comunità Montana,
secondo le direttive che saranno emanate dal Presidente.
Art. 41 – Atti costituenti manifestazioni
di giudizio e di conoscenza
1) Sono altresì attribuiti alla competenza gestionale
dei responsabili di servizio gli atti che costituiscono
manifestazioni di giudizio e di conoscenza, nelle materie
di spettanza comunitaria. In particolare:
(a) le attestazioni, le certificazioni e le comunicazioni,
gli atti di notifica;
(b) le diffide, le ingiunzioni, le intimazioni egli inviti;
(c) le legalizzazioni ed autenticazioni degli atti e delle
firme;
(d) i rapporti contravvenzionali;
2) Le attribuzioni definite nel presente articolo sono esercitate
nel rispetto dei principi dell’accesso e del contradditorio
stabiliti nella legge n. 241/1990, quando coinvolgono interessi
contrapposti all’Ente.
Art. 42– Ulteriori atti attribuiti ai Responsabili
1) Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i seguenti
ulteriori compiti, nell’ambito del Settore cui sono
preposti:
(a) la predisposizione di proposte deliberative;
(b) l’espressione dei pareri di cui all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle proposte di deliberazione;
(c) l’attività propositiva, di collaborazione
e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare
per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura
programmatoria;
(d) l’esecuzione delle deliberazioni della Giunta
e del Consiglio;
(e) la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione
del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti
per l’accesso, ai sensi della legge n. 241/1990. Nel
caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare
tale responsabilità ad altro dipendente in attuazione
dell’art. 5 della stessa legge, resta comunque in
capo al Responsabile la competenza all’emanazione
del provvedimento finale;
(f) la responsabilità del trattamento dei dati personali
ai sensi della legge n. 675/1996;
(g) gli altri atti a loro attribuiti dallo Statuto e dai
regolamenti.
2) Non rientra invece nelle competenze dei Responsabili,
restando in quella degli Organi di Governo, la costituzione
in giudizio in nome e per conto dell’Ente, sia quale
attore che come convenuto, e la nomina dei legali di fiducia.
3) Il grado di attribuzione dei compiti può essere
modificato in relazione ai servizi svolti dall’Ente
ed agli obiettivi definiti dagli Organi di Governo, alle
mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi
dell’Amministrazione.
SEZIONE VIII - PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLE
DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI
Art. 43 – Determinazioni
1) I Responsabili di Servizio esercitano le proprie competenze
attraverso l’adozione di provvedimenti monocratici,
che assumono il nome “determinazioni”, secondo
le modalità operative fissate dal Segretario.
2) Le determinazioni, in particolare, che comportano impegni
di spesa devono ottenere ai fini dell’esecutività,
il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria. Il visto deve essere tempestivamente reso dal
Responsabile del Settore amministrativo rispettando i termini
previsti. Il visto non è richiesto per le determinazioni
meramente esecutive di atti precedenti, espressamente richiamati
e per quelle che non rientrano nella fattispecie di cui
all’art. 189, 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
3) Le determinazioni devono essere motivate e contenere
il richiamo alle disposizioni di legge e di regolamento
che ne costituiscono il presupposto e devono avere una numerazione
progressiva, distinta per settore.
4) Le determinazioni sono munite di una numerazione progressiva
generale a cura del Segretario. Quindi, prima della loro
esecuzione, sono pubblicate all’albo pretorio e comunicate,
a cura del soggetto firmatario, secondo quanto fissato nelle
modalità operative di cui al 1° comma.
5) Le determinazioni, appositamente raccolte, sono rese
disponibili per l’esercizio dell’accesso ai
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm..
Art. 44 – Deliberazioni
1) Le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta
e del Consiglio della Comunità Montana sono predisposte
dal Responsabile del procedimento di cui all’art.
5 della legge n. 241/1990 e, previa acquisizione dei pareri
di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili
di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
sono tempestivamente trasmesse al Segretario.
2) I pareri vanno resi dai Responsabili competenti entro
e non oltre tre giorni dalla ricezione della relativa proposta.
3) I pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni
attinenti agli Organi di Governo, allo statuto, ai regolamenti,
alla programmazione ed alle materie non riconducibili a
specifico e/o unico settore, sono comunque espressi dal
Segretario dell’Ente nell’ambito della sua attività
consultiva.
SEZIONE IX - DISPOSIZIONI VARIE
Art.45 – Economo della Comunità Montana
1) Le funzioni di economo comunitario sono attribuite al
responsabile del servizio finanziario.
2) Il compenso da corrispondere all’economo è
determinato in sede di contrattazione decentrata.
Art.46- Responsabile per la tutela della salute
e la sicurezza dei lavoratori
1) Le competenze di cui al D.Lgs. n.626/1994 e ss.mm., in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
sono attribuite al responsabile del Settore tecnico.
Art.47- Delegazione di parte pubblica
La delegazione di parte pubblica di cui all’art.10
del c.c.n.l. del l’1 aprile 1999, è formata
dal Segretario dell’ente, che la presiede, e da due
dipendenti di catg. “D”.
Art.48- Ufficio per la gestione del contenzioso
del lavoro
1) All’interno della organizzazione della Comunità
Montana è costituito un ufficio per la gestione del
contenzioso del lavoro, ai sensi dell’art.12 del d.lgs.
165/2001.
2) L’ufficio ha lo scopo di assicurare l’efficacia
dello svolgimento di tutte le attività stragiudiziali
inerenti alle controversie di lavoro.
3) Il responsabile del predetto ufficio è nominato
dal Presidente dell’ente con apposito provvedimento.
Art.49- Ufficio relazioni con il pubblico
1) L’ufficio relazioni con il pubblico è affidato
alla responsabilità di un dipendente nominato dal
Presidente con proprio provvedimento.
2) L’attribuzione ed i compiti dell’ufficio
sono quelli di cui all’art.11 del d.lgs. 165/2001.
3) Nei rapporti con i cittadini, il personale dipendente
si ispira ai principi di cortesia, disponibilità
ed ampio spirito collaborativi. L’inosservanza di
tali principi, ove ingiustificata, costituisce violazione
dei doveri d’ufficio.
Art. 50 – Atti di concerto tra Organi Politici
e Organi Gestionali
Gli atti rientranti nelle competenze proprie del Presidente
o della Giunta comportanti l’assunzione di impegni
di spesa, al fine di salvaguardare il principio della separazione
delle competenze tra apparato politico e apparato burocratico,
sono assunti di concerto con il Responsabile del Servizio
Finanziario. Il concerto espresso dal Responsabile ha per
oggetto esclusivamente l’assunzione dell’impegno
di spesa.
Art. 51 – Delega
Il Presidente può delegare al Segretario dell’Ente
propri compiti di rappresentanza dell’Ente e ogni
altra attribuzione non politica a rilevanza interna ed esterna,
prevista dallo Statuto e dai Regolamenti in capo al Presidente.
Art. 52 – Norme transitorie
1) Fino all’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione
delle norme di cui al presente regolamento, restano in vigore
i compiti e le attribuzioni dell’attuale assetto organizzativo.
2) Con l’adozione dei provvedimenti di cui sopra,
i provvedimenti adottati in relazione all’attuale
assetto organizzativo decadono automaticamente, senza necessità
di avviso dell’avvio del procedimento previsto dalla
legge n.241/90.
Art. 53- Norme Finali
1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le norme di natura regolamentare che risultino
in contrasto con quanto da esso disposto.
2) Particolari competenze previste da specifiche disposizioni
normative e non individuate dai precedenti articoli afferenti
l’ordinamento degli uffici e servizi, saranno attribuite
dalla Giunta nel rispetto dei principi fissati dal presente
regolamento.
3) Con apposito regolamento, da adottarsi in attuazione
della legge 7 agosto 199°, n.241 e s.m., saranno disciplinati
i procedimenti amministrativi a rilevanza esterna, di competenza
della Comunità Montana, che conseguono obbligatoriamente
ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi d’ufficio,
al fine di ottenere nell’attività amministrativa
imparzialità, trasparenza, pubblicità, economicità
ed efficacia, semplificazione e snellimento delle procedure.
Art.54- Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva
la deliberazione di approvazione, e si considera integrato
dalle disposizioni di legge che in futuro entreranno in
vigore.
COMUNITA’ MONTANA ALTO TIRRENO
VERBICARO
Allegato “A “ al regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi.
D O T A Z
I O N E O R G A N I C A |
| PROFILO PROFESSIONALE |
QUALIFICA |
CATG. |
| SEGRETARIO |
DIRIGENTE |
== |
| FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO |
FUNZIONARIO |
D3 |
| ARCHITETTO |
FUNZIONARIO |
D3 |
| ISTRUTTORE CONTABILE |
ISTR. DIRETTIVO |
D1 |
ISTRUTTORE TECNICO |
ISTR. DIRETTIVO |
D1 |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO |
ISTRUTTORE |
C |
| ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO |
ISTRUTTORE |
C |
| GEOMETRA |
ISTRUTTORE |
C |
| GEOMETRA |
ISTRUTTORE |
C |
| GEOMETRA |
ISTRUTTORE |
C |
| PERITO IND.LE |
ISTRUTTORE |
C |
| PERITO IND.LE |
ISTRUTTORE |
C |
| AUTISTA-ESECUTORE |
ESECUTORE |
B1 |
| OPERAIO SPECIALIZZATO |
ESECUTORE |
B1 |
| |
|
|
| TOTALE POSTI N. 14 |
|
|
|